Legge Regionale Calabria 12/6/2009 n. 19
Articolo 5
Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo
TITOLO I - Disposizioni di carattere finanziario
Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo
1. La Regione Calabria, al fine di garantire migliori condizioni di accesso al credito al sistema delle imprese agricole regionali avvia un piano di sostegno.
2. Gli aiuti sono rivolti alle cooperative agricole ed agroalimentari che raccolgono, trasformano e/o commercializzano le produzioni dei propri soci per una quota non inferiore al 75%.
3. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere, nel rispetto delle limitazioni di cui al regolamento (CE) 1998/2006 relativo agli aiuti “de minimis” alle seguenti linee di agevolazione:
Linea 1: Erogazione di contributi in c/interesse e in c/capitale finalizzati a sostenere gli aumenti di capitale connessi a nuovi investimenti.
Linea 2: Erogazione di contributi in c/interessi per il sostegno a interventi di riequilibrio finanziario da attuarsi mediante consolidamento delle passività a breve.
Linea 3: Erogazione di contributi in c/interessi per il sostegno alle operazioni di acquisizione straordinaria di liquidità dal sistema bancario finalizzata alla copertura delle spese di gestione.
Gli interventi di cui alle tre linee sopra indicate non possono comunque superare l’importo previsto dalla normativa comunitaria per il regime “de minimis”.
4. Le strutture cooperative del settore primario possono accedere nel rispetto delle limitazioni di cui al regolamento (CE) 1535/2007 relativo agli aiuti “de minimis” nel settore delle produzioni agricole ad un aiuto per la ricapitalizzazione fino ad un massimo di euro 7.500,00 in tre anni per singolo socio a condizione che gli stessi deliberino il trasferimento del beneficio alla struttura associativa.
5. La Giunta Regionale con proprio atto disciplina le modalità di accesso e le priorità degli interventi di cui ai commi 3 e 4.
6. La copertura finanziaria delle attività di cui ai commi precedenti è determinata, per l’esercizio finanziario 2009, in euro 2.000.000,00 ed è garantita a valere sulle risorse trasferite alla Regione in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 143/97 ed allocate all’UPB 2.2.04.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.
7. Per il perseguimento degli obiettivi di snellimento e semplificazione amministrativa, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità di attuazione dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche in riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza degli Enti Locali e degli Enti e Società controllate o partecipate dalla Regione. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori cui sono tenuti i Centri di Assistenza Agricola e i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quello previsto dal citato articolo 74, comma 6, del D.lgs n. 99 del 2004. La medesima deliberazione è trasmessa per il parere alla Commissione consiliare competente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Interventi per le calamità naturaliArticolo 5 - Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo
Articolo 6 - Misure di sostegno allaccesso al finanziamento delle Imprese nellattuale situazione di crisi finanziaria ed economica
Articolo 13 - Interventi per opere pubbliche di interesse degli Enti locali
Articolo 14 - Recupero alloggi proprietà privata
Articolo 16 - Contributi diversi
Articolo 19 - Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 23 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27
Articolo 33 - Incremento aliquota IRAP
Articolo 34 - Riscossione delle sanzioni
Articolo 35 - Riscossione dei crediti del servizio idropotabile
Articolo 38 - Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate
Articolo 39 - Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive
Articolo 40 - Contrasto dellevasione fiscale
Articolo 41 - Recupero delle somme anticipate per le Commissioni assegnazioni alloggi
Articolo 42 - Semplificazione delle procedure concernenti le sanzioni amministrative
Articolo 43 - Rateizzazione su crediti tributari accertati
Articolo 44 - Temporanea difficoltà economica
Articolo 45 - Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo Unico in materia di tributi regionali
Articolo 47 - Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 49 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
Articolo 50 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13
Articolo 53 - Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23
Articolo 61 - Disposizioni diverse
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per laccesso e lesercizio di attività di servizio
Articolo 63 - Semplificazione dei procedimenti per laccesso e lesercizio di attività di servizio
Articolo 64 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 66 - Organizzazione della struttura regionale della protezione civile
Articolo 68 - Dimensionamento scolastico
Articolo 71 - Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese
Articolo 72 - Pubblicazione