Legge Regionale Calabria 12/6/2009 n. 19
Articolo 16
Contributi diversi
TITOLO I - Disposizioni di carattere finanziario
Contributi diversi
1. Per la realizzazione di interventi in materia di promozione culturale, per la promozione di attività di sport e spettacolo, per il sostegno di attività nel campo sociale, assistenziale e del volontariato, per la realizzazione di opere di interesse pubblico, la Giunta regionale è autorizzata per l’esercizio finanziario 2009 a concedere in favore di Comuni, Province, Fondazioni, Associazioni, Parrocchie, Istituti culturali, Università ed altri Enti regolarmente costituiti, contributi una tantum in deroga alle procedure stabilite dalla leggi regionali vigenti in materia.
2. L’attuazione degli interventi di cui al precedente comma è effettuata sulla base di specifici programmi definiti dalla Seconda Commissione consiliare in sede di approvazione del bilancio, da approvarsi con specifiche deliberazioni della Giunta regionale, predisposte dai Dipartimenti competenti per materia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2009, la spesa di euro 2.000.000,00, accantonata all’UPB 8.2.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Interventi per le calamità naturaliArticolo 5 - Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo
Articolo 6 - Misure di sostegno allaccesso al finanziamento delle Imprese nellattuale situazione di crisi finanziaria ed economica
Articolo 13 - Interventi per opere pubbliche di interesse degli Enti locali
Articolo 14 - Recupero alloggi proprietà privata
Articolo 16 - Contributi diversi
Articolo 19 - Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 23 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27
Articolo 33 - Incremento aliquota IRAP
Articolo 34 - Riscossione delle sanzioni
Articolo 35 - Riscossione dei crediti del servizio idropotabile
Articolo 38 - Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate
Articolo 39 - Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive
Articolo 40 - Contrasto dellevasione fiscale
Articolo 41 - Recupero delle somme anticipate per le Commissioni assegnazioni alloggi
Articolo 42 - Semplificazione delle procedure concernenti le sanzioni amministrative
Articolo 43 - Rateizzazione su crediti tributari accertati
Articolo 44 - Temporanea difficoltà economica
Articolo 45 - Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo Unico in materia di tributi regionali
Articolo 47 - Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 49 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
Articolo 50 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13
Articolo 53 - Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23
Articolo 61 - Disposizioni diverse
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per laccesso e lesercizio di attività di servizio
Articolo 63 - Semplificazione dei procedimenti per laccesso e lesercizio di attività di servizio
Articolo 64 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 66 - Organizzazione della struttura regionale della protezione civile
Articolo 68 - Dimensionamento scolastico
Articolo 71 - Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese
Articolo 72 - Pubblicazione