Legge Regionale Calabria 12/6/2009 n. 19
Articolo 38
Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate
TITOLO III - Disposizioni in materia di entrate e tributi regionali
Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate
1. La Regione provvede alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Il procedimento di cui al primo comma può essere adoperato anche per la riscossione coattiva del e entrate di natura tributaria.
3. Le procedure di riscossione possono essere oggetto di affidamento esterno tramite gara ad evidenza pubblica. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio può adottare un apposito provvedimento per disciplinare il ricorso alle diverse procedure di esecuzione coattiva.
4. È consentito non dare luogo alla liquidazione, all’accertamento ed alla riscossione dei crediti tributari di ogni specie e natura qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito non superi l’importo complessivo di 30,00 euro.
5. Non si fa luogo in ogni caso alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali ed alle altre entrate di diritto pubblico qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito sia inferiore all’importo minimo iscrivibile a ruolo fissato dalla legge dello Stato.
6. Non si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente versate ovvero al discarico o allo sgravio di somme indebitamente iscritte a ruolo qualora l’ammontare di ciascun debito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l’importo di euro 30,00.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Interventi per le calamità naturaliArticolo 5 - Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo
Articolo 6 - Misure di sostegno allaccesso al finanziamento delle Imprese nellattuale situazione di crisi finanziaria ed economica
Articolo 13 - Interventi per opere pubbliche di interesse degli Enti locali
Articolo 14 - Recupero alloggi proprietà privata
Articolo 16 - Contributi diversi
Articolo 19 - Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 23 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27
Articolo 33 - Incremento aliquota IRAP
Articolo 34 - Riscossione delle sanzioni
Articolo 35 - Riscossione dei crediti del servizio idropotabile
Articolo 38 - Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate
Articolo 39 - Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive
Articolo 40 - Contrasto dellevasione fiscale
Articolo 41 - Recupero delle somme anticipate per le Commissioni assegnazioni alloggi
Articolo 42 - Semplificazione delle procedure concernenti le sanzioni amministrative
Articolo 43 - Rateizzazione su crediti tributari accertati
Articolo 44 - Temporanea difficoltà economica
Articolo 45 - Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo Unico in materia di tributi regionali
Articolo 47 - Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 49 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
Articolo 50 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13
Articolo 53 - Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23
Articolo 61 - Disposizioni diverse
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per laccesso e lesercizio di attività di servizio
Articolo 63 - Semplificazione dei procedimenti per laccesso e lesercizio di attività di servizio
Articolo 64 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 66 - Organizzazione della struttura regionale della protezione civile
Articolo 68 - Dimensionamento scolastico
Articolo 71 - Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese
Articolo 72 - Pubblicazione