Legge Regionale Calabria 12/6/2009 n. 19
Articolo 19
Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA
TITOLO I - Disposizioni di carattere finanziario
Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA
1. La Regione, al fine di rendere più efficiente e competitiva l’agricoltura regionale, intende agevolare la ristrutturazione e l’ampliamento della dimensione media aziendale, attraverso l’erogazione di contributi in conto interesse per l’acquisto terreni del patrimonio fondiario dell’ARSSA e da soggetti privati.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, si applicano così come previsto dal regime di aiuto autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione C(2004) 1222 del 25 marzo 2004 ai sensi della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24, articolo 2, comma 2, lettera a).
3. L’agevolazione finanziaria sarà concessa attraverso la riduzione uniforme dei canoni versati dall’utilizzatore del bene oggetto del contratto di assegnazione con patto di riservato dominio.
4. Il periodo di ammortamento del bene fondiario è stabilito in un massimo di 30 anni ed il riscatto anticipato della proprietà fondiaria non potrà avvenire prima che siano trascorsi almeno 5 anni dall’assegnazione. Il livello di aiuto a favore dell’assegnatario è determinato dal valore attualizzato del differenziale tra la quota interessi a tasso ordinario e la quota interessi a tasso agevolato.
5. La Giunta regionale con proprio atto costituisce e regolamenta un “Fondo di rotazione” per la gestione delle risorse derivanti dalla vendita dei patrimoni fondiari dell’ARSSA. Le risorse destinate al fondo non possono essere inferiori al 20% degli importi derivati dalla vendita.
6. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità che regolamentano il rapporto tra Regione ed Istituti di Credito, per le operazioni finanziarie relative alla vendita del patrimonio fondiario dell’ARSSA.
7. La Giunta regionale con proprio atto entro 30 giorni, dalla pubblicazione della presente legge, provvede alla definizione dei criteri di aggiudicazione ed alla pubblicazione di un avviso di gara per l’individuazione degli Istituti di Credito che attiveranno le linee di credito agevolate.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo, sono ammissibili per gli impegni giuridicamente vincolanti assunti entro il 31/12/2009, conformemente a quanto previsto dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013”-GUUE C319 del 27/12/2006.
9. Le risorse del “Fondo di rotazione”, completati gli interventi agevolativi previsti dal presente articolo, saranno destinate ad interventi finanziari in favore del settore agricolo. La programmazione annuale sarà approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
10. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00, si provvede con le risorse già allocate all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122206) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Interventi per le calamità naturaliArticolo 5 - Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo
Articolo 6 - Misure di sostegno allaccesso al finanziamento delle Imprese nellattuale situazione di crisi finanziaria ed economica
Articolo 13 - Interventi per opere pubbliche di interesse degli Enti locali
Articolo 14 - Recupero alloggi proprietà privata
Articolo 16 - Contributi diversi
Articolo 19 - Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 23 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27
Articolo 33 - Incremento aliquota IRAP
Articolo 34 - Riscossione delle sanzioni
Articolo 35 - Riscossione dei crediti del servizio idropotabile
Articolo 38 - Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate
Articolo 39 - Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive
Articolo 40 - Contrasto dellevasione fiscale
Articolo 41 - Recupero delle somme anticipate per le Commissioni assegnazioni alloggi
Articolo 42 - Semplificazione delle procedure concernenti le sanzioni amministrative
Articolo 43 - Rateizzazione su crediti tributari accertati
Articolo 44 - Temporanea difficoltà economica
Articolo 45 - Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo Unico in materia di tributi regionali
Articolo 47 - Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 49 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
Articolo 50 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13
Articolo 53 - Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23
Articolo 61 - Disposizioni diverse
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per laccesso e lesercizio di attività di servizio
Articolo 63 - Semplificazione dei procedimenti per laccesso e lesercizio di attività di servizio
Articolo 64 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 66 - Organizzazione della struttura regionale della protezione civile
Articolo 68 - Dimensionamento scolastico
Articolo 71 - Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese
Articolo 72 - Pubblicazione