Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 12/6/2009 n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

Articolo 6

Misure di sostegno all’accesso al finanziamento delle Imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

TITOLO I - Disposizioni di carattere finanziario

Misure di sostegno all’accesso al finanziamento delle Imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

1. È istituito il Fondo di garanzia regionale per il sostegno all’accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese (PMI) operanti in Calabria in qualsiasi settore di attività, alle condizioni e salve le specifiche esclusioni previste nella Comunicazione della Commissione Europea (2009/C 16/019 recante “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” pubblicata sulla GUUE C 16/1 del 22/01/09 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fondo di Garanzia è istituito in conformità alla Comunicazione citata al comma 1 del presente articolo, applicata nei modi di legge.
3. Il Fondo di Garanzia è costituito per un importo pari a euro 50.000.000,00, derivante dalla rimodulazione delle risorse dell’Asse VII - Sistemi Produttivi del POR Calabria FESR 2007/2013, da allocare alla Linea di Intervento 7.1.3.2 “Azioni per la promozione e l’utilizzazione di strumenti di finanza innovativa”.
4. La Giunta regionale è autorizzata a notificare alla Commissione Europea le modifiche della Linea di intervento 7.1.3.2 “Azioni per la promozione e l’utilizzazione di strumenti di finanza innovativa” dell’Asse VII – Sistemi Produttivi del POR Calabria FESR 2007-2013 necessarie ad attuare la nuova misura prevista al punto 4.3.2 della Comunicazione CE richiamata al comma 2 del presente articolo, ivi compreso l’incremento della dotazione finanziaria della Linea stessa.
5. Oggetto della garanzia possono essere sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio.
6. I criteri e le modalità di funzionamento e gestione del Fondo di Garanzia saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che individui tra le fattispecie previste dalla normativa quella più idonea per il sostegno alle imprese in funzione anticiclica.
7. Il fondo di Garanzia sarà gestito da FINCALABRA in riferimento ad una quota parte di euro 15.000.000,00 del finanziamento europeo previsto, si associa con la “Banca di garanzia collettiva dei fidi di Cosenza – Credito Cooperativo”, con sede in Cosenza, il cui iter costitutivo è realizzato ai sensi delle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia del 28/02/2008 e dell’articolo 13 del Dl n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003.
8. L’associazione tra FINCALABRA e la suddetta Banca può esercitare le funzioni di intermediario specializzato a condizione che a fronte dell’impegno della quota parte di euro 15.000.000,00 per finanziamento europeo previsto nel presente articolo, la “Banca di garanzia collettiva dei fidi di Cosenza –
Credito Cooperativo” si impegni ad utilizzare, per l’attività di concessione di garanzie, la somma ulteriore e aggiuntiva di euro 8.000.000,00 di risorse proprie.
9. Sulla rimanente quota, FINCALABRA gestirà le operazioni di garanzia e/o controgaranzia, in associazioni o in convenzione con i Confidi Regionali promossi dalle categorie produttive aventi i requisiti previsti dall’articolo 13 del Decreto legge 269/2003 convertito nella legge 326/2003.
10. Il Fondo interverrà su tipologie di linee di credito per le quali non sono previste analoghe azioni negli strumenti nazionali o comunitari attualmente esistenti e la Regione si riserva di interromperne l’operatività in caso di attivazione a livello nazionale di misure che possano essere ritenute sostitutive degli interventi del Fondo medesimo.
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere aiuti di Stato alle imprese in attuazione delle altre misure previste nella Comunicazione della Commissione Europea (2009/C 16/01) recante “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” pubblicata sulla GUUEC C 16/1 del 22/01/09 e successive modifiche ed integrazioni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Interventi per le calamità naturali
Articolo 5 - Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo
Articolo 6 - Misure di sostegno all’accesso al finanziamento delle Imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica
Articolo 13 - Interventi per opere pubbliche di interesse degli Enti locali
Articolo 14 - Recupero alloggi proprietà privata
Articolo 16 - Contributi diversi
Articolo 19 - Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 23 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27
Articolo 33 - Incremento aliquota IRAP
Articolo 34 - Riscossione delle sanzioni
Articolo 35 - Riscossione dei crediti del servizio idropotabile
Articolo 38 - Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate
Articolo 39 - Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive
Articolo 40 - Contrasto dell’evasione fiscale
Articolo 41 - Recupero delle somme anticipate per le Commissioni assegnazioni alloggi
Articolo 42 - Semplificazione delle procedure concernenti le sanzioni amministrative
Articolo 43 - Rateizzazione su crediti tributari accertati
Articolo 44 - Temporanea difficoltà economica
Articolo 45 - Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo Unico in materia di tributi regionali
Articolo 47 - Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 49 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
Articolo 50 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13
Articolo 53 - Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23
Articolo 61 - Disposizioni diverse
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio
Articolo 63 - Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio
Articolo 64 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 66 - Organizzazione della struttura regionale della protezione civile
Articolo 68 - Dimensionamento scolastico
Articolo 71 - Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese
Articolo 72 - Pubblicazione