Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 12/6/2009 n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

Articolo 47

Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32

TITOLO IV - Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti

Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32

1. Alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1 il termine “30 giugno 2005” è così modificato: “31 dicembre 2007”. Dopo le parole “occupati senza titolo”, sono aggiunte le parole “nonché quelli oggetto di provvedimenti di sistemazione in forma provvisoria e/o precaria (con concessione documenta o desumibile da atti o provvedimenti assunti dall’Amministrazione Comunale), che siano scaduti senza dar luogo a procedure di rilascio”;
b) l’articolo 2, comma 1 lettera b) è così sostituito: alla circostanza che l’alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di scelta e la mancata consegna non sia derivata dall’intervenuta occupazione.
2. Alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 dell’articolo 52 viene così sostituito: Su richiesta dell’occupante senza titolo dell’alloggio di ERP soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad una durata massima di cinque anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25% delle somme dovute. Per i casi di documentata necessità, derivante da motivi reddituali del nucleo familiare del richiedente, a discrezione dell’Ente Gestore, può essere concesso il versamento, a titolo di acconto, di un importo inferiore;
b) all’articolo 59 ter si aggiungono i seguenti commi:
4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1996, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all’alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n. 560/1993.

 

5. In tali piani sono inseriti gli immobili secondo le priorità deliberate da ciascun Ente, con precedenza alle unità immobiliari site in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti vendite, condomini misti o all’interno dei quali si verifichi la necessità di attivazione di procedure di decadenza per supero dei limiti di reddito previsti per la permanenza nell’assegnazione. Ai fini della riformulazione dei piani di dismissione, sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore ai dieci anni.
6. Gli Enti gestori predispongono la documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita, attivando eventuali apposite procedure finalizzate al riscontro ed alla sistemazione degli atti catastali.
7. I proventi delle vendite, ripartiti secondo quanto previsto dalla Legge 560/93 e successive modifiche e integrazioni, sono utilizzati per la realizzazione di programmi finalizzati alla ristrutturazione, riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico sulla base dei criteri e delle priorità annualmente deliberate dalla Giunta regionale, nonché alla copertura degli eventuali programmi operativi adottati dagli Enti gestori per l’attuazione del precedente comma 3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Interventi per le calamità naturali
Articolo 5 - Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo
Articolo 6 - Misure di sostegno all’accesso al finanziamento delle Imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica
Articolo 13 - Interventi per opere pubbliche di interesse degli Enti locali
Articolo 14 - Recupero alloggi proprietà privata
Articolo 16 - Contributi diversi
Articolo 19 - Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 23 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27
Articolo 33 - Incremento aliquota IRAP
Articolo 34 - Riscossione delle sanzioni
Articolo 35 - Riscossione dei crediti del servizio idropotabile
Articolo 38 - Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate
Articolo 39 - Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive
Articolo 40 - Contrasto dell’evasione fiscale
Articolo 41 - Recupero delle somme anticipate per le Commissioni assegnazioni alloggi
Articolo 42 - Semplificazione delle procedure concernenti le sanzioni amministrative
Articolo 43 - Rateizzazione su crediti tributari accertati
Articolo 44 - Temporanea difficoltà economica
Articolo 45 - Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo Unico in materia di tributi regionali
Articolo 47 - Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 49 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
Articolo 50 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13
Articolo 53 - Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23
Articolo 61 - Disposizioni diverse
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio
Articolo 63 - Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio
Articolo 64 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 66 - Organizzazione della struttura regionale della protezione civile
Articolo 68 - Dimensionamento scolastico
Articolo 71 - Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese
Articolo 72 - Pubblicazione