Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 12/6/2009 n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

Articolo 23

Riduzione della spesa per consulenze

TITOLO II - Misure per il contenimento della spesa

Riduzione della spesa per consulenze

1. Per gli anni 2009 e 2010 la Regione, gli enti, agenzie ed aziende, ivi comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere, devono ridurre le spese per consulenze, studi, incarichi professionali rispettivamente del 10 per cento per l’anno 2009 e del 20 per cento per l’anno 2010 rispetto ai corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2008.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
per il conferimento di incarichi professionali relativi all’assistenza legate della Regione, degli enti, agenzie ed aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
per il conferimento di incarichi di progettazione di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni;
per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica, funzionali all’attuazione della programmazione regionale unitaria (Fondi Comunitari e Fondi Fas) ed interamente finanziati nell’ambito della medesima.
3. Al fine del contenimento delle spese di cui al comma 1 sono adattate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure organizzative per il raggiungimento di tale obiettivo.
4. Gli enti, agenzie ed aziende che nell’anno 2008 non hanno conseguito l’obiettivo di contenimento delle spese previsto dall’articolo 17 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 sono tenuti a conseguire comunque tale obiettivo nell’anno in aggiunta a quello previsto dal comma 1 del presente articolo. Per gli enti di recente costituzione e per giustificati motivi, potrà essere autorizzata una parziale deroga fermo restando l’obiettivo di contenimento della spesa.
5. Il mancato e non adeguatamente giustificato raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo, costituisce giusta causa di revoca automatica degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie regionali anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile. Le relative determinazioni sono assunte dalla Giunta regionale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Interventi per le calamità naturali
Articolo 5 - Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo
Articolo 6 - Misure di sostegno all’accesso al finanziamento delle Imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica
Articolo 13 - Interventi per opere pubbliche di interesse degli Enti locali
Articolo 14 - Recupero alloggi proprietà privata
Articolo 16 - Contributi diversi
Articolo 19 - Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 23 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27
Articolo 33 - Incremento aliquota IRAP
Articolo 34 - Riscossione delle sanzioni
Articolo 35 - Riscossione dei crediti del servizio idropotabile
Articolo 38 - Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate
Articolo 39 - Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive
Articolo 40 - Contrasto dell’evasione fiscale
Articolo 41 - Recupero delle somme anticipate per le Commissioni assegnazioni alloggi
Articolo 42 - Semplificazione delle procedure concernenti le sanzioni amministrative
Articolo 43 - Rateizzazione su crediti tributari accertati
Articolo 44 - Temporanea difficoltà economica
Articolo 45 - Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo Unico in materia di tributi regionali
Articolo 47 - Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 49 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
Articolo 50 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13
Articolo 53 - Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23
Articolo 61 - Disposizioni diverse
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio
Articolo 63 - Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio
Articolo 64 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 66 - Organizzazione della struttura regionale della protezione civile
Articolo 68 - Dimensionamento scolastico
Articolo 71 - Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese
Articolo 72 - Pubblicazione