Legge Regionale Calabria 12/6/2009 n. 19
Articolo 43
Rateizzazione su crediti tributari accertati
TITOLO III - Disposizioni in materia di entrate e tributi regionali
Rateizzazione su crediti tributari accertati
1. Al fine di perseguire l’azione di recupero dell’evasione tributaria e delle sanzioni amministrative, facilitando le condizioni di assolvimento del debito da parte dei contribuenti morosi, é ammessa la rateizzazione di crediti tributari o delle sanzioni amministrative oggetto di atti di accertamento nonché di crediti tributari oggetto di iscrizione a ruolo fino all’emanazione del ruolo esecutivo.
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni di obiettiva difficoltà finanziaria indicate nel successivo articolo 44 per ottenere la rateizzazione hanno facoltà di inoltrare documentata istanza alla struttura tributaria della Regione, a pena di inammissibilità, entro i termini di scadenza del pagamento indicati nell’avviso di accertamento o di ingiunzione.
3. Con proprio atto il dirigente della competente struttura tributaria regionale, a seguito di favorevole istruttoria da concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, accorda una dilazione trimestrale nel caso in cui il credito tributario o sanzionatorio sia di importo inferiore ai duemila euro al lordo delle sanzioni, degli interessi e delle spese.
4. Nel caso in cui il credito tributario o sanzionatorio è superiore alla cifra indicata nel comma precedente è ammessa rateizzazione in rate mensili secondo quanto indicato dal successivo comma 9.
5. La dilazione e la rateizzazione hanno effetto dalla comunicazione dell’accoglimento e sono subordinate al previo pagamento degli interessi moratori calcolati sull’importo del credito applicando il tasso di interesse indicato dal successivo comma 9, nonché di un sesto del credito tributario o sanzionatorio inadempiuto e delle eventuali spese di istruttoria e di notifica maturate alla data della richiesta.
6. Il piano di rateizzazione è comunicato entro trenta giorni al contribuente istante. Qualora il contribuente non ottemperi a due rate successive, anche non consecutive, il soggetto interessato decade immediatamente, e ad ogni effetto, dal beneficio e il credito residuo è iscritto a ruolo per l’esecuzione coatta successivamente a previa intimazione al pagamento. Qualora il contribuente non ottemperi ad una singola rata l’importo della stessa è posposto al termine del periodo di rateizzazione quale ultima rata dovuta, previo rideterminazione del computo degli interessi dovuti sulla rata in questione fino alla nuova scadenza.
7. Nella ipotesi di rateizzazione di credito tributario o sanzionatorio eccedente l’importo complessivo di venticinquemila euro il beneficio è accordato su presentazione di garanzia fideiussoria di soggetto autorizzato ai sensi di legge, ovvero previo assenso all’iscrizione ipotecaria volontaria di primo grado, su beni immobili di proprietà dell’interessato per un valore doppio all’importo del credito complessivo vantato dalla Regione. Il valore dei beni da gravare di ipoteca deve essere asseverato da perizia giurata rilasciata da un soggetto abilitato a spese dell’istante, che assume anche le spese di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca.
8. La richiesta e la concessione del beneficio su avviso di accertamento ovvero di ordinanza ingiunzione sospendono l’emissione del ruolo della riscossione coatta ed i conseguenti termini decadenziali previsti per l’emanazione della cartella esattoriale.
9. La Giunta regionale è autorizzata a chiedere ad Equitalia E.tr S.p.A. di essere inserita tra gli Enti impositori che autorizzano la rateizzazione dei propri ruoli, così come previsto dalla normativa vigente.
10. Con apposito provvedimento il Dipartimento Bilancio e Patrimonio determina le modalità di presentazione dell’istanza ai sensi del comma 2, il numero di rate mensili concedibili ai sensi del comma 4 in ragione dell’importo del credito oggetto di rateizzazione nonché il tasso di interesse applicabile ai sensi del comma 5.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Interventi per le calamità naturaliArticolo 5 - Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo
Articolo 6 - Misure di sostegno allaccesso al finanziamento delle Imprese nellattuale situazione di crisi finanziaria ed economica
Articolo 13 - Interventi per opere pubbliche di interesse degli Enti locali
Articolo 14 - Recupero alloggi proprietà privata
Articolo 16 - Contributi diversi
Articolo 19 - Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 23 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27
Articolo 33 - Incremento aliquota IRAP
Articolo 34 - Riscossione delle sanzioni
Articolo 35 - Riscossione dei crediti del servizio idropotabile
Articolo 38 - Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate
Articolo 39 - Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive
Articolo 40 - Contrasto dellevasione fiscale
Articolo 41 - Recupero delle somme anticipate per le Commissioni assegnazioni alloggi
Articolo 42 - Semplificazione delle procedure concernenti le sanzioni amministrative
Articolo 43 - Rateizzazione su crediti tributari accertati
Articolo 44 - Temporanea difficoltà economica
Articolo 45 - Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo Unico in materia di tributi regionali
Articolo 47 - Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 49 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
Articolo 50 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13
Articolo 53 - Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23
Articolo 61 - Disposizioni diverse
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per laccesso e lesercizio di attività di servizio
Articolo 63 - Semplificazione dei procedimenti per laccesso e lesercizio di attività di servizio
Articolo 64 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 66 - Organizzazione della struttura regionale della protezione civile
Articolo 68 - Dimensionamento scolastico
Articolo 71 - Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese
Articolo 72 - Pubblicazione