Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 12/6/2009 n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

Articolo 35

Riscossione dei crediti del servizio idropotabile

TITOLO III - Disposizioni in materia di entrate e tributi regionali

Riscossione dei crediti del servizio idropotabile

1. Per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei Comuni che hanno dato riscontro alle richieste di pagamento avanzate dalla Regione, per i quali entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge non sia presentato il piano di estinzione del debito ai sensi dell’articolo 37-bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta, da individuarsi tra i dirigenti regionali, per la predisposizione, approvazione e trasmissione del piano alla Regione entro trenta giorni.
2. Per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei Comuni che non rispettino le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito o non hanno dato riscontro alle richieste di pagamento, avanzate dalla Regione, previa diffida da parte del Dipartimento competente, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta, individuandolo tra i dirigenti regionali, che provvede alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Interventi per le calamità naturali
Articolo 5 - Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo
Articolo 6 - Misure di sostegno all’accesso al finanziamento delle Imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica
Articolo 13 - Interventi per opere pubbliche di interesse degli Enti locali
Articolo 14 - Recupero alloggi proprietà privata
Articolo 16 - Contributi diversi
Articolo 19 - Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 23 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27
Articolo 33 - Incremento aliquota IRAP
Articolo 34 - Riscossione delle sanzioni
Articolo 35 - Riscossione dei crediti del servizio idropotabile
Articolo 38 - Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate
Articolo 39 - Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive
Articolo 40 - Contrasto dell’evasione fiscale
Articolo 41 - Recupero delle somme anticipate per le Commissioni assegnazioni alloggi
Articolo 42 - Semplificazione delle procedure concernenti le sanzioni amministrative
Articolo 43 - Rateizzazione su crediti tributari accertati
Articolo 44 - Temporanea difficoltà economica
Articolo 45 - Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo Unico in materia di tributi regionali
Articolo 47 - Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 49 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
Articolo 50 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13
Articolo 53 - Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23
Articolo 61 - Disposizioni diverse
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio
Articolo 63 - Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio
Articolo 64 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 66 - Organizzazione della struttura regionale della protezione civile
Articolo 68 - Dimensionamento scolastico
Articolo 71 - Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese
Articolo 72 - Pubblicazione