Legge Regionale Valle d'Aosta 4/12/2006 n. 29
Articolo 2
Definizione di attività agrituristiche
Capo II - Disposizioni in materia di esercizio delle attività agrituristiche Definizione di attività agrituristiche
1. Ai fini della presente legge, per attività agrituristica si intende
l’espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché
svolti in rapporto di connessione e complementarità con l’attività
agricola, che deve comunque rimanere prevalente:
a) locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima
colazione, mezza pensione o pensione completa e, eventualmente, di somministrazione
di merende, da servire ai propri ospiti, con le modalità di cui alla
lettera b), numero 1). Nel caso della locazione di camere con prestazione del
solo servizio di prima colazione, è altresì consentito l’uso
dell’angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina
in uso comune a tutti gli ospiti;
b) ristorazione mediante:
1) somministrazione di pasti o merende, preparati attraverso l’utilizzo
di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici provenienti, in prevalenza,
dall’azienda agricola e, per la restante parte, di prodotti provenienti
principalmente da aziende agricole locali e di prodotti regionali tradizionali.
Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende;
possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati
di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda
agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda
agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;
2) degustazione dei prodotti aziendali;
c) locazione ad uso turistico di alloggi con possibilità di somministrare
ai propri ospiti la prima colazione o la merenda, con le modalità di
cui alla lettera b), numero 1);
d) fattorie didattiche, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività
didattica e pedagogica in azienda con l’intento di fornire agli ospiti
un supporto divulgativo, formativo ed operativo, predisposto dalla struttura
regionale competente in materia di attività agrituristica, di seguito
denominata struttura competente, e di rendere visibile il processo produttivo,
realizzato in armonia con l’ambiente. Le fattorie didattiche sono aperte
a bambini e ragazzi di tutte le età e sono dedicate particolarmente alle
scuole, potendo altresì costituire stimolo ed occasione di conoscenza
per gli adulti;
e) servizi complementari alle attività di cui alle lettere a), b) e c),
aventi ad oggetto l’organizzazione, ancorché all’esterno
dell’azienda, di attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche
e di ippoturismo, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, finalizzate
alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale; l’esercizio
delle predette attività è in ogni caso riservato ai soggetti in
possesso della relativa abilitazione professionale, ove prescritta ai sensi
di legge.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità
ulteriori concernenti l’organizzazione delle fattorie didattiche di cui
al comma 1, lettera d), stabilendo, in particolare, i requisiti professionali,
tecnici e qualitativi richiesti per l’esercizio delle attività
alle stesse correlate.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Presentazione delle domande per liscrizione nellelenco degli operatori agrituristici
Articolo 6 - Cancellazione dallelenco degli operatori agrituristici
Articolo 7 - Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità
Articolo 8 - Certificato di complementarità
Articolo 9 - Domanda per il rilascio dellautorizzazione comunale
Articolo 10 - Rilascio dellautorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso
Articolo 11 - Chiusura temporanea
Articolo 12 - Obblighi
Articolo 13 - Sospensione e revoca dellautorizzazione comunale
Articolo 14 - Addetti allattività agrituristica
Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 16 - Iniziative agevolabili
Articolo 17 - Agevolazioni
Articolo 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni
Articolo 19 - Vincolo di destinazione
Articolo 20 - Revoca delle agevolazioni
Articolo 21 - Contributi ad associazioni agrituristiche
Articolo 22 - Non ripetibilità e divieto di cumulo
Articolo 23 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 24 - Accessibilità alle strutture
Articolo 25 - Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche
Articolo 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
Articolo 28 - Trattamento dei dati
Articolo 29 - Vigilanza
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Fondo di rotazione
Articolo 33 - Gestione del fondo di rotazione
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Articolo 36 - Dichiarazione durgenza