Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 4/12/2006 n. 29

Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1

Articolo 2

Definizione di attività agrituristiche

Capo II - Disposizioni in materia di esercizio delle attività agrituristiche

Definizione di attività agrituristiche

1. Ai fini della presente legge, per attività agrituristica si intende l’espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione e complementarità con l’attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente:
a) locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa e, eventualmente, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1). Nel caso della locazione di camere con prestazione del solo servizio di prima colazione, è altresì consentito l’uso dell’angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;
b) ristorazione mediante:
1) somministrazione di pasti o merende, preparati attraverso l’utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici provenienti, in prevalenza, dall’azienda agricola e, per la restante parte, di prodotti provenienti principalmente da aziende agricole locali e di prodotti regionali tradizionali. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;
2) degustazione dei prodotti aziendali;
c) locazione ad uso turistico di alloggi con possibilità di somministrare ai propri ospiti la prima colazione o la merenda, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1);
d) fattorie didattiche, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e pedagogica in azienda con l’intento di fornire agli ospiti un supporto divulgativo, formativo ed operativo, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di attività agrituristica, di seguito denominata struttura competente, e di rendere visibile il processo produttivo, realizzato in armonia con l’ambiente. Le fattorie didattiche sono aperte a bambini e ragazzi di tutte le età e sono dedicate particolarmente alle scuole, potendo altresì costituire stimolo ed occasione di conoscenza per gli adulti;
e) servizi complementari alle attività di cui alle lettere a), b) e c), aventi ad oggetto l’organizzazione, ancorché all’esterno dell’azienda, di attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale; l’esercizio delle predette attività è in ogni caso riservato ai soggetti in possesso della relativa abilitazione professionale, ove prescritta ai sensi di legge.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità ulteriori concernenti l’organizzazione delle fattorie didattiche di cui al comma 1, lettera d), stabilendo, in particolare, i requisiti professionali, tecnici e qualitativi richiesti per l’esercizio delle attività alle stesse correlate.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Presentazione delle domande per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici
Articolo 6 - Cancellazione dall’elenco degli operatori agrituristici
Articolo 7 - Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità
Articolo 8 - Certificato di complementarità
Articolo 9 - Domanda per il rilascio dell’autorizzazione comunale
Articolo 10 - Rilascio dell’autorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso
Articolo 11 - Chiusura temporanea
Articolo 12 - Obblighi
Articolo 13 - Sospensione e revoca dell’autorizzazione comunale
Articolo 14 - Addetti all’attività agrituristica
Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 16 - Iniziative agevolabili
Articolo 17 - Agevolazioni
Articolo 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni
Articolo 19 - Vincolo di destinazione
Articolo 20 - Revoca delle agevolazioni
Articolo 21 - Contributi ad associazioni agrituristiche
Articolo 22 - Non ripetibilità e divieto di cumulo
Articolo 23 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 24 - Accessibilità alle strutture
Articolo 25 - Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche
Articolo 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
Articolo 28 - Trattamento dei dati
Articolo 29 - Vigilanza
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Fondo di rotazione
Articolo 33 - Gestione del fondo di rotazione
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Articolo 36 - Dichiarazione d’urgenza