Legge Regionale Valle d'Aosta 4/12/2006 n. 29
Articolo 20
Revoca delle agevolazioni
Capo IV - Disposizioni in matera di agevolazioni a sostegno delle attività agrituristicheRevoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario:
a) non rispetti i vincoli di cui all’articolo 19, commi 1 e 2;
b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 1 e 2, dall’elenco di cui all’articolo 4;
c) abbia cessato l’attività agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 1 e 2, salvi i casi di cessione di azienda;
d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all’articolo 16 entro quarantotto mesi dalla data di prima erogazione dell’agevolazione.
2. I contributi a fondo perduto sono altresì revocati al verificarsi delle seguenti condizioni e con le seguenti modalità:
a) quando il beneficiario alieni l’azienda entro cinque anni dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori, i contributi sono interamente restituiti;
b) quando il beneficiario alieni l’azienda a decorrere dal sesto anno dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori e sino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 1 e 2, i contributi sono restituiti al netto dell’importo relativo al periodo in cui il beneficiario ha svolto l’attività agrituristica.
3. La revoca è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.
4. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta l’obbligo di restituire, nei casi di cui ai commi 1 e 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento:
a) l’intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 5;
b) il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 5 e gli interessi corrisposti.
5. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra l’erogazione dell’agevolazione e la data dell’avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell’agevolazione.
6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
7. La mancata restituzione dell’agevolazione entro i termini di cui ai commi 4 e 6 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all’atto dell’eventuale regolarizzazione della posizione debitoria, comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori.
8. La Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 1 e 2, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d’uso, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, o la cessione dell’azienda prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, lettere a) e b), nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che impediscono la prosecuzione dell’attività agrituristica. In tali casi, i contributi percepiti non devono essere restituiti e i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Presentazione delle domande per liscrizione nellelenco degli operatori agrituristici
Articolo 6 - Cancellazione dallelenco degli operatori agrituristici
Articolo 7 - Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità
Articolo 8 - Certificato di complementarità
Articolo 9 - Domanda per il rilascio dellautorizzazione comunale
Articolo 10 - Rilascio dellautorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso
Articolo 11 - Chiusura temporanea
Articolo 12 - Obblighi
Articolo 13 - Sospensione e revoca dellautorizzazione comunale
Articolo 14 - Addetti allattività agrituristica
Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 16 - Iniziative agevolabili
Articolo 17 - Agevolazioni
Articolo 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni
Articolo 19 - Vincolo di destinazione
Articolo 20 - Revoca delle agevolazioni
Articolo 21 - Contributi ad associazioni agrituristiche
Articolo 22 - Non ripetibilità e divieto di cumulo
Articolo 23 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 24 - Accessibilità alle strutture
Articolo 25 - Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche
Articolo 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
Articolo 28 - Trattamento dei dati
Articolo 29 - Vigilanza
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Fondo di rotazione
Articolo 33 - Gestione del fondo di rotazione
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Articolo 36 - Dichiarazione durgenza