Legge Regionale Valle d'Aosta 4/12/2006 n. 29
Articolo 35
Disposizioni transitorie
Capo VI - Disposizioni finali. finanziarie e transitorieDisposizioni transitorie
1. Gli operatori agrituristici, titolari di autorizzazione comunale all’esercizio
di attività agrituristica che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, risultino già iscritti nell’elenco di cui all’articolo
3 della l.r. 27/1995 sono iscritti d’ufficio nell’elenco di cui
all’articolo 4, anche se le relative aziende non sono in possesso dei
parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
o dei requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 8, comma 2, ai fini dell’accertamento
della complementarità, e permangono iscritti per un periodo non superiore
a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
operatori agrituristici di cui al comma 1 devono dimostrare l’adeguamento
ai parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma
2, nonché il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo
8, comma 2, ai fini dell’accertamento della complementarità, pena
la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 4. Fino all’adeguamento,
gli operatori agrituristici non possono beneficiare delle agevolazioni previste
dalla presente legge.
3. Gli operatori agrituristici, in possesso di un’azienda agrituristica
nella quale permanga l’inesistenza del requisito di cui all’articolo
3, comma 1, lettera c), possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla
presente legge, limitatamente alle iniziative di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera c).
4. Alle domande di agevolazione presentate antecedentemente alla data di entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 31.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 31 restano altresì applicabili
ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione dei
relativi impegni di spesa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Presentazione delle domande per liscrizione nellelenco degli operatori agrituristici
Articolo 6 - Cancellazione dallelenco degli operatori agrituristici
Articolo 7 - Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità
Articolo 8 - Certificato di complementarità
Articolo 9 - Domanda per il rilascio dellautorizzazione comunale
Articolo 10 - Rilascio dellautorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso
Articolo 11 - Chiusura temporanea
Articolo 12 - Obblighi
Articolo 13 - Sospensione e revoca dellautorizzazione comunale
Articolo 14 - Addetti allattività agrituristica
Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 16 - Iniziative agevolabili
Articolo 17 - Agevolazioni
Articolo 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni
Articolo 19 - Vincolo di destinazione
Articolo 20 - Revoca delle agevolazioni
Articolo 21 - Contributi ad associazioni agrituristiche
Articolo 22 - Non ripetibilità e divieto di cumulo
Articolo 23 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 24 - Accessibilità alle strutture
Articolo 25 - Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche
Articolo 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
Articolo 28 - Trattamento dei dati
Articolo 29 - Vigilanza
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Fondo di rotazione
Articolo 33 - Gestione del fondo di rotazione
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Articolo 36 - Dichiarazione durgenza