Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 4/12/2006 n. 29

Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1

Articolo 35

Disposizioni transitorie

Capo VI - Disposizioni finali. finanziarie e transitorie

Disposizioni transitorie

1. Gli operatori agrituristici, titolari di autorizzazione comunale all’esercizio di attività agrituristica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3 della l.r. 27/1995 sono iscritti d’ufficio nell’elenco di cui all’articolo 4, anche se le relative aziende non sono in possesso dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, o dei requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 8, comma 2, ai fini dell’accertamento della complementarità, e permangono iscritti per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori agrituristici di cui al comma 1 devono dimostrare l’adeguamento ai parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, nonché il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 8, comma 2, ai fini dell’accertamento della complementarità, pena la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 4. Fino all’adeguamento, gli operatori agrituristici non possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.
3. Gli operatori agrituristici, in possesso di un’azienda agrituristica nella quale permanga l’inesistenza del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge, limitatamente alle iniziative di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c).
4. Alle domande di agevolazione presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 31.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 31 restano altresì applicabili ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione dei relativi impegni di spesa.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Presentazione delle domande per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici
Articolo 6 - Cancellazione dall’elenco degli operatori agrituristici
Articolo 7 - Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità
Articolo 8 - Certificato di complementarità
Articolo 9 - Domanda per il rilascio dell’autorizzazione comunale
Articolo 10 - Rilascio dell’autorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso
Articolo 11 - Chiusura temporanea
Articolo 12 - Obblighi
Articolo 13 - Sospensione e revoca dell’autorizzazione comunale
Articolo 14 - Addetti all’attività agrituristica
Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 16 - Iniziative agevolabili
Articolo 17 - Agevolazioni
Articolo 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni
Articolo 19 - Vincolo di destinazione
Articolo 20 - Revoca delle agevolazioni
Articolo 21 - Contributi ad associazioni agrituristiche
Articolo 22 - Non ripetibilità e divieto di cumulo
Articolo 23 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 24 - Accessibilità alle strutture
Articolo 25 - Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche
Articolo 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
Articolo 28 - Trattamento dei dati
Articolo 29 - Vigilanza
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Fondo di rotazione
Articolo 33 - Gestione del fondo di rotazione
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Articolo 36 - Dichiarazione d’urgenza