Legge Regionale Valle d'Aosta 4/12/2006 n. 29
Articolo 17
Agevolazioni
Capo IV - Disposizioni in matera di agevolazioni a sostegno delle attività agrituristicheAgevolazioni
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 16, comma 1, possono essere concesse le seguenti agevolazioni, tra loro non cumulabili:
a) contributi a fondo perduto, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile e, per la restante parte di spesa, nella misura massima del 70 per cento, mutui a tasso agevolato di durata quindicennale, oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi;
b) contributi a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile;
c) mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse in regime de minimis.
3. Per l’erogazione dei mutui di cui al comma 1, lettere a) e c), è autorizzato l’utilizzo delle risorse del fondo di rotazione di cui all’articolo 32.
4. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, gli immobili oggetto degli interventi devono essere di proprietà dell’operatore agrituristico ovvero del coniuge, di un parente entro il terzo o di un affine entro il secondo grado; nel caso di società, della società stessa o di almeno uno dei soci. Il richiedente, nel caso in cui non sia proprietario, all’atto della domanda dell’agevolazione deve dimostrare di essere nella disponibilità dell’immobile e comprovare il consenso del proprietario all’effettuazione delle opere e degli interventi per i quali l’agevolazione è richiesta e alla costituzione del vincolo di destinazione.
5. Qualora alla scadenza del periodo stabilito per l’ultimazione dei lavori, l’intervento agevolato non sia stato interamente realizzato, ma le opere realizzate siano comunque idonee ad assicurare l’avvio dell’attività agrituristica, la spesa ammessa è ridotta ad un importo pari a quello delle opere eseguite alla data di scadenza del predetto periodo. In tal caso, le somme non erogate sono oggetto di revoca.
6. I mutui erogati ai sensi della presente legge possono essere estinti prima della scadenza, mediante il rimborso del capitale residuo, fermi restando i vincoli di destinazione di cui all’articolo 19.
7. Nel caso di cessione di azienda, i mutui concessi ai sensi della presente legge possono essere ceduti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita la Finanziaria regionale Valle d’Aosta –
Società per azioni (FINAOSTA S.p.A.).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Presentazione delle domande per liscrizione nellelenco degli operatori agrituristici
Articolo 6 - Cancellazione dallelenco degli operatori agrituristici
Articolo 7 - Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità
Articolo 8 - Certificato di complementarità
Articolo 9 - Domanda per il rilascio dellautorizzazione comunale
Articolo 10 - Rilascio dellautorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso
Articolo 11 - Chiusura temporanea
Articolo 12 - Obblighi
Articolo 13 - Sospensione e revoca dellautorizzazione comunale
Articolo 14 - Addetti allattività agrituristica
Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 16 - Iniziative agevolabili
Articolo 17 - Agevolazioni
Articolo 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni
Articolo 19 - Vincolo di destinazione
Articolo 20 - Revoca delle agevolazioni
Articolo 21 - Contributi ad associazioni agrituristiche
Articolo 22 - Non ripetibilità e divieto di cumulo
Articolo 23 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 24 - Accessibilità alle strutture
Articolo 25 - Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche
Articolo 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
Articolo 28 - Trattamento dei dati
Articolo 29 - Vigilanza
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Fondo di rotazione
Articolo 33 - Gestione del fondo di rotazione
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Articolo 36 - Dichiarazione durgenza