Legge Regionale Valle d'Aosta 4/12/2006 n. 29
Articolo 23
Disposizioni urbanistiche
Capo V - Disposizioni urbanistiche e disciplina della classificazione delle aziende agrituristicheDisposizioni urbanistiche
1. I locali destinati all’esercizio di attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
2. La volumetria relativa agli interventi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), prescinde dalla verifica della densità fondiaria prescritta dagli strumenti urbanistici comunali per l’edificazione delle residenze agricole, ferma restando l’osservanza delle altre prescrizioni stabilite dal PRG.
3. La progettazione delle strutture da destinare all’esercizio di attività agrituristiche ricomprese nelle zone territoriali di tipo E deve essere effettuata in conformità agli indirizzi di cui all’articolo 26, comma 7, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, e nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) gli interventi di recupero devono conservare, ripristinare oppure migliorare, attraverso l’utilizzo di materiali tradizionali, gli elementi tipologici, formali e strutturali del fabbricato preesistente;
b) gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento devono essere realizzati con tipologie e materiali tradizionali, coerenti con il contesto architettonico e rurale;
c) le autorimesse devono essere interrate o seminterrate.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento degli interventi di cui all’articolo 16, comma 1, lettere b) e d), nonché la dotazione massima di posti auto nelle autorimesse.
5. Le disposizioni del presente articolo integrano la disciplina urbanistico-edilizia comunale ovvero prevalgono sulle norme di attuazione del PRG difformi o incompatibili.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Presentazione delle domande per liscrizione nellelenco degli operatori agrituristici
Articolo 6 - Cancellazione dallelenco degli operatori agrituristici
Articolo 7 - Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità
Articolo 8 - Certificato di complementarità
Articolo 9 - Domanda per il rilascio dellautorizzazione comunale
Articolo 10 - Rilascio dellautorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso
Articolo 11 - Chiusura temporanea
Articolo 12 - Obblighi
Articolo 13 - Sospensione e revoca dellautorizzazione comunale
Articolo 14 - Addetti allattività agrituristica
Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 16 - Iniziative agevolabili
Articolo 17 - Agevolazioni
Articolo 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni
Articolo 19 - Vincolo di destinazione
Articolo 20 - Revoca delle agevolazioni
Articolo 21 - Contributi ad associazioni agrituristiche
Articolo 22 - Non ripetibilità e divieto di cumulo
Articolo 23 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 24 - Accessibilità alle strutture
Articolo 25 - Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche
Articolo 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
Articolo 28 - Trattamento dei dati
Articolo 29 - Vigilanza
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Fondo di rotazione
Articolo 33 - Gestione del fondo di rotazione
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Articolo 36 - Dichiarazione durgenza