Legge Regionale Valle d'Aosta 4/12/2006 n. 29
Articolo 26
Classificazione delle aziende agrituristiche
Capo V - Disposizioni urbanistiche e disciplina della classificazione delle aziende agrituristicheClassificazione delle aziende agrituristiche
1. Le aziende agrituristiche sono classificate in base ai requisiti oggettivi posseduti, riferiti alla dotazione strutturale dell’azienda, ai requisiti di professionalità dell’operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti.
2. L’attribuzione della classificazione è obbligatoria per le aziende agrituristiche che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c), ed è condizione per il rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 9, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata.
3. La classificazione è assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha durata quinquennale.
4. Qualora durante il quinquennio di validità della classificazione sopravvenga un mutamento dello stato di fatto e dei requisiti posseduti, la struttura competente provvede, d’ufficio, alla revisione della classificazione.
5. I provvedimenti di classificazione delle aziende agrituristiche sono comunicati agli interessati e trasmessi ai Comuni competenti.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri concernenti la valutazione dei requisiti e delle caratteristiche aziendali sulla base dei quali è assegnata la classificazione e disciplina ogni altro adempimento o aspetto concernente il procedimento per l’assegnazione della classificazione delle aziende, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda e i segni distintivi, predisposti dalla struttura competente, da utilizzare per la rappresentazione del livello di classificazione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Presentazione delle domande per liscrizione nellelenco degli operatori agrituristici
Articolo 6 - Cancellazione dallelenco degli operatori agrituristici
Articolo 7 - Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità
Articolo 8 - Certificato di complementarità
Articolo 9 - Domanda per il rilascio dellautorizzazione comunale
Articolo 10 - Rilascio dellautorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso
Articolo 11 - Chiusura temporanea
Articolo 12 - Obblighi
Articolo 13 - Sospensione e revoca dellautorizzazione comunale
Articolo 14 - Addetti allattività agrituristica
Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 16 - Iniziative agevolabili
Articolo 17 - Agevolazioni
Articolo 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni
Articolo 19 - Vincolo di destinazione
Articolo 20 - Revoca delle agevolazioni
Articolo 21 - Contributi ad associazioni agrituristiche
Articolo 22 - Non ripetibilità e divieto di cumulo
Articolo 23 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 24 - Accessibilità alle strutture
Articolo 25 - Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche
Articolo 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
Articolo 28 - Trattamento dei dati
Articolo 29 - Vigilanza
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Fondo di rotazione
Articolo 33 - Gestione del fondo di rotazione
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Articolo 36 - Dichiarazione durgenza