Legge Regionale Valle d'Aosta 4/12/2006 n. 29
Articolo 12
Obblighi
Capo III - Disposizioni relative alle attività agrituristicheObblighi
1. L’operatore agrituristico deve:
a) avviare l’attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data fissata nell’autorizzazione comunale;
b) esporre al pubblico l’autorizzazione comunale e rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità ivi stabiliti per l’esercizio dell’attività agrituristica;
c) esporre al pubblico i prezzi dei vari servizi, in conformità a quelli comunicati e rispettarne i limiti, minimi e massimi;
d) esporre al pubblico la lista dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e merende, specificandone la provenienza;
e) esporre il pannello con il distintivo dell’agriturismo all’esterno dell’edificio ed il simbolo corrispondente al livello di classificazione assegnato all’esterno e all’interno dell’edificio, in luogo ben visibile al pubblico;
f) osservare le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti e le disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche);
g) comunicare al Comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, l’orario e il periodo di apertura che si intendono adottare nell’anno successivo, se differenti da quelli dell’anno in corso; per le attività agrituristiche svolte negli alpeggi, il periodo di apertura coincide con quello di permanenza del bestiame;
h) comunicare al Comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti, comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora applicabile, che intendono praticare nell’anno successivo. L’omessa comunicazione dei prezzi entro la predetta data comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati;
i) consentire ai funzionari della struttura competente di accedere ai locali aziendali al fine di effettuare i controlli di cui all’articolo 29.
2. Nel caso di strutture di nuova apertura o di subingresso, le comunicazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), devono essere effettuate entro trenta giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione comunale all’esercizio.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Presentazione delle domande per liscrizione nellelenco degli operatori agrituristici
Articolo 6 - Cancellazione dallelenco degli operatori agrituristici
Articolo 7 - Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità
Articolo 8 - Certificato di complementarità
Articolo 9 - Domanda per il rilascio dellautorizzazione comunale
Articolo 10 - Rilascio dellautorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso
Articolo 11 - Chiusura temporanea
Articolo 12 - Obblighi
Articolo 13 - Sospensione e revoca dellautorizzazione comunale
Articolo 14 - Addetti allattività agrituristica
Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 16 - Iniziative agevolabili
Articolo 17 - Agevolazioni
Articolo 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni
Articolo 19 - Vincolo di destinazione
Articolo 20 - Revoca delle agevolazioni
Articolo 21 - Contributi ad associazioni agrituristiche
Articolo 22 - Non ripetibilità e divieto di cumulo
Articolo 23 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 24 - Accessibilità alle strutture
Articolo 25 - Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche
Articolo 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
Articolo 28 - Trattamento dei dati
Articolo 29 - Vigilanza
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Fondo di rotazione
Articolo 33 - Gestione del fondo di rotazione
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Articolo 36 - Dichiarazione durgenza