Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 4/12/2006 n. 29

Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1

Articolo 7

Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità

Capo III - Disposizioni relative alle attività agrituristiche

Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità

1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 è subordinata alla partecipazione al corso di qualificazione professionale organizzato periodicamente dalla struttura competente e al superamento del relativo esame di idoneità.
2. Per il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell’operatore agrituristico, coadiuvanti familiari ai sensi dell’articolo 230bis del codice civile, che hanno prestato la propria opera in modo continuativo per almeno tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio e che intendono subentrare nell’esercizio dell’attività agrituristica, l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 è subordinata alla partecipazione ad un apposito corso di qualificazione professionale, organizzato periodicamente dalla struttura competente, e al superamento del relativo esame di idoneità.
3. Al corso di cui al comma 2 partecipano altresì, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4, gli operatori agrituristici che non vi risultano ancora iscritti, decorsi dieci anni dal conseguimento dell’idoneità di cui al comma l.
4. Nell’ambito dei corsi di cui ai commi 1 e 2, possono essere riconosciuti crediti formativi, con le modalità e secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.
5. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali che debbono essere possedute dagli operatori agrituristici.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Presentazione delle domande per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici
Articolo 6 - Cancellazione dall’elenco degli operatori agrituristici
Articolo 7 - Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità
Articolo 8 - Certificato di complementarità
Articolo 9 - Domanda per il rilascio dell’autorizzazione comunale
Articolo 10 - Rilascio dell’autorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso
Articolo 11 - Chiusura temporanea
Articolo 12 - Obblighi
Articolo 13 - Sospensione e revoca dell’autorizzazione comunale
Articolo 14 - Addetti all’attività agrituristica
Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 16 - Iniziative agevolabili
Articolo 17 - Agevolazioni
Articolo 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni
Articolo 19 - Vincolo di destinazione
Articolo 20 - Revoca delle agevolazioni
Articolo 21 - Contributi ad associazioni agrituristiche
Articolo 22 - Non ripetibilità e divieto di cumulo
Articolo 23 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 24 - Accessibilità alle strutture
Articolo 25 - Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche
Articolo 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
Articolo 28 - Trattamento dei dati
Articolo 29 - Vigilanza
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Fondo di rotazione
Articolo 33 - Gestione del fondo di rotazione
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Articolo 36 - Dichiarazione d’urgenza