Legge Regionale Valle d'Aosta 4/12/2006 n. 29
Articolo 27
Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
Capo V - Disposizioni urbanistiche e disciplina della classificazione delle aziende agrituristicheIstituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
1. Nell’ambito delle attività dirette a promuovere lo sviluppo delle attività agrituristiche, è istituito il marchio di qualità delle aziende agrituristiche, predisposto dalla struttura competente, le cui caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il marchio di qualità è assegnato, su richiesta delle aziende in possesso dei requisiti prescritti, con provvedimento del dirigente della struttura competente.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità, compresi i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende, nonché ogni altro adempimento concernente l’assegnazione, il mantenimento e la revoca del marchio.
4. La conservazione dei requisiti per il mantenimento del marchio di qualità è certificata periodicamente da organismi indipendenti accreditati, individuati tra i soggetti operanti nel settore delle certificazioni di qualità, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Presentazione delle domande per liscrizione nellelenco degli operatori agrituristici
Articolo 6 - Cancellazione dallelenco degli operatori agrituristici
Articolo 7 - Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità
Articolo 8 - Certificato di complementarità
Articolo 9 - Domanda per il rilascio dellautorizzazione comunale
Articolo 10 - Rilascio dellautorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso
Articolo 11 - Chiusura temporanea
Articolo 12 - Obblighi
Articolo 13 - Sospensione e revoca dellautorizzazione comunale
Articolo 14 - Addetti allattività agrituristica
Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 16 - Iniziative agevolabili
Articolo 17 - Agevolazioni
Articolo 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni
Articolo 19 - Vincolo di destinazione
Articolo 20 - Revoca delle agevolazioni
Articolo 21 - Contributi ad associazioni agrituristiche
Articolo 22 - Non ripetibilità e divieto di cumulo
Articolo 23 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 24 - Accessibilità alle strutture
Articolo 25 - Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche
Articolo 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
Articolo 28 - Trattamento dei dati
Articolo 29 - Vigilanza
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Fondo di rotazione
Articolo 33 - Gestione del fondo di rotazione
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Articolo 36 - Dichiarazione durgenza