Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 4/12/2006 n. 29

Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1

Articolo 34

Disposizioni finanziarie

Capo VI - Disposizioni finali. finanziarie e transitorie

Disposizioni finanziarie

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato, per l’anno 2006 in euro 550.000, per l’anno 2007 in euro 650.000 e, a partire dall’anno 2008, in euro 550.000 annui.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006 e di quello pluriennale 2006/2008:
a) nell’obiettivo programmatico 2.2.5.01. (Formazione professionale), per le finalità di cui all’articolo 7;
b) nell’obiettivo programmatico 2.2.2.02 (Infrastrutture nell’agricoltura), per le finalità di cui all’articolo 17;
c) nell’obiettivo programmatico 2.2.2.08 (Interventi a favore della cooperazione), per le finalità di cui all’articolo 21;
d) nell’obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica) per le finalità di cui agli articoli 25, comma 1, 26, comma 6 e 27, commi 1 e 4.
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull’accantonamento previsto dall’allegato n. 1 (C Agricoltura e Risorse Naturali – 1. Nuova disciplina dell’agriturismo) al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2006 e di quello pluriennale 2006/2008 e, per l’anno 2007, anche mediante la riduzione di euro 100.000 del capitolo 41605 (Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche) del bilancio pluriennale della Regione 2006/2008.
4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 30 sono introitati sul capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.
5. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Presentazione delle domande per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici
Articolo 6 - Cancellazione dall’elenco degli operatori agrituristici
Articolo 7 - Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità
Articolo 8 - Certificato di complementarità
Articolo 9 - Domanda per il rilascio dell’autorizzazione comunale
Articolo 10 - Rilascio dell’autorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso
Articolo 11 - Chiusura temporanea
Articolo 12 - Obblighi
Articolo 13 - Sospensione e revoca dell’autorizzazione comunale
Articolo 14 - Addetti all’attività agrituristica
Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 16 - Iniziative agevolabili
Articolo 17 - Agevolazioni
Articolo 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni
Articolo 19 - Vincolo di destinazione
Articolo 20 - Revoca delle agevolazioni
Articolo 21 - Contributi ad associazioni agrituristiche
Articolo 22 - Non ripetibilità e divieto di cumulo
Articolo 23 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 24 - Accessibilità alle strutture
Articolo 25 - Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche
Articolo 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
Articolo 28 - Trattamento dei dati
Articolo 29 - Vigilanza
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Fondo di rotazione
Articolo 33 - Gestione del fondo di rotazione
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Articolo 36 - Dichiarazione d’urgenza