Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38
Articolo 7
Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO II - OPERATORI
Operatori dell’intervento pubblico nel settore abitativo
1. Gli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale sono realizzati da operatori pubblici o privati.
2. Per operatori pubblici si intendono i Comuni e gli altri enti pubblici con riferimento al recupero ai fini abitativi del patrimonio di loro proprietà. Le ARTE possono svolgere il ruolo di operatori per conto dei Comuni e degli altri enti pubblici, previo convenzionamento a norma della legislazione vigente.
3. Per operatori privati si intendono le fondazioni e associazioni riconosciute, le imprese di costruzione o loro consorzi e associazioni, le cooperative di abitazione o loro consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall’articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), che presentino i requisiti di cui all’articolo 8 e che, in caso di cessazione o cambiamento di attività siano tenuti, in base all’atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto nell’atto convenzionale di cui all’articolo 23, comma 2, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al Comune, nonché i cittadini singoli o riuniti in forma associata con le modalità di cui all’articolo 25.
4. L’atto convenzionale può ammettere i casi di fusione tra operatori che presentino le predette caratteristiche, nonché le cessioni delle abitazioni, ove la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari e l’acquirente si impegni espressamente con l’atto di acquisto alla prosecuzione della locazione secondo le originarie pattuizioni, ivi compresa la cessione degli immobili a titolo gratuito al Comune in caso di cessazione o cambiamento di attività.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dellintervento pubblico nel settore abitativo e dellutenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione durgenza