Articolo Normativa

Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

Articolo 1

Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17

CAPO I - Procedimento amministrativo, personale, contabilità, finanza locale e servizi pubblici locali

Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”

1. L’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 2-bis Indebita percezione di vantaggi economici. 1. Qualora l’Amministrazione accerti che mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, sono stati conseguiti o trattenuti indebitamente ed intenzionalmente sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi, ausili finanziari o altri vantaggi economici di qualunque genere, essa dispone la revoca per intero dell’agevolazione concessa o erogata. L’importo che deve eventualmente essere restituito non può comunque essere superiore a venti volte la parte dell’agevolazione percepita indebitamente. Qualora l’Amministrazione accerti, già nella trattazione di una richiesta, che mediante le medesime azioni e omissioni si è tentato di conseguire indebitamente delle agevolazioni, essa dispone l’archiviazione della relativa domanda. 2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione viene altresì disposto che la persona che ha posto in essere l’azione o l’omissione o vi abbia concorso, l’ente da essa rappresentata o chi ne ha comunque tratto profitto non possono fruire di vantaggi economici per i periodi di seguito indicati, decorrenti dalla data del provvedimento stesso: a) fino a due anni, qualora le azioni od omissioni abbiano prodotto agevolazioni indebite per importi inferiori a 5.000,00 Euro; b) fino a tre anni, qualora le azioni od omissioni abbiano prodotto agevolazioni indebite per importi da 5.000,00 a 10.000,00 Euro; c) fino a cinque anni, qualora le azioni od omissioni abbiano prodotto agevolazioni indebite per importi superiori a 10.000,00 Euro. 3. L’organo competente ad erogare le agevolazioni può derogare al divieto di cui al comma 2 o applicarlo per un periodo più limitato in caso di: a) persone aventi diritto all’assegno del minimo vitale; b) persone indigenti abbisognevoli di cure mediche indispensabili; c) enti senza scopo di lucro, la cui attività istituzionale sia di interesse pubblico. 4. Quando per fatti di cui al comma 1 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164,00 a Euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Resta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali.”
2. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater: “Art. 6-bis Moratoria. 1. L’Amministrazione committente non può, a pena di nullità, stipulare il relativo contratto prima di una moratoria di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’Amministrazione committente di attendere il decorso del predetto termine. 2. L’aggiudicazione definitiva assume valore di contratto unicamente a seguito della decorrenza di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione. Art. 6-ter Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. 1. Nelle ipotesi di risoluzione in danno o di scioglimento dell’appalto per fallimento dell’affidatario o sua liquidazione coatta amministrativa si può ricorrere all’affidamento diretto ai subappaltatori, qualora il completamento delle prestazioni dagli stessi già iniziate non superi l’importo di 300.000 Euro. Art. 6-quater Avvilimento. 1. Gli operatori economici possono avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico ed organizzativo di un altro soggetto, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle gare d’appalto, a norma dell’articolo 48, comma 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.”
3. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo: “Art. 11-bis Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda. 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla scadenza del termine menzionato di 30 giorni ovvero, anteriormente a tale scadenza, dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano esclusivamente ai Comuni ed alle Comunità comprensoriali.”

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
Articolo 2 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
Articolo 3 - Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
Articolo 4 - Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Articolo 5 - Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14
Articolo 6 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
Articolo 7 - Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15
Articolo 9 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
Articolo 10 - Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
Articolo 11 - Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
Articolo 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
Articolo 13 - Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
Articolo 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Articolo 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Articolo 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
Articolo 17 - Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
Articolo 18 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
Articolo 19 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
Articolo 20 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Articolo 21 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
Articolo 22 - Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Articolo 23 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
Articolo 24 - Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16
Articolo 25 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
Articolo 26 - Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Articolo 27 - Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
Articolo 28 - Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
Articolo 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
Articolo 30 - Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
Articolo 31 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Articolo 32 - Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
Articolo 33 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Articolo 34 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Articolo 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
Articolo 36 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
Articolo 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Articolo 38 - Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Articolo 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Articolo 40 - Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
Articolo 41 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Articolo 42 - Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
Articolo 43 - Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
Articolo 44 - Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Articolo 45 - Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Articolo 47 - Norme transitorie
Articolo 48 - Abrogazioni
Articolo 49 - Entrata in vigore