Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4
Articolo 9
Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
CAPO II - Urbanistica
Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”
1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: “3. Dopo l’approvazione del piano di settore e della valutazione ambientale strategica la Giunta provinciale adegua d’ufficio i piani urbanistici comunali e i piani paesaggistici al piano di settore, ad eccezione delle categorie protette parco naturale, monumento naturale e biotopo. La rispettiva Ripartizione provinciale cura le modifiche agli allegati grafici e alle norme di attuazione dei piani.”
2. Il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 22-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: “Alla conferenza dei servizi partecipano il Sindaco del Comune interessato e un rappresentante per ciascuna delle seguenti Ripartizioni e dei seguenti Uffici provinciali: Ufficio geologia e prove materiali, Ufficio protezione civile, Ufficio idrografico, Ripartizione urbanistica, Ripartizione opere idrauliche e Ripartizione foreste.”
3. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “2. Tali alloggi devono essere occupati alle condizioni di cui all’articolo 79.”
4. Il comma 7 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “7. L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio o a esercizio ricettivo significa che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell’annotazione. In caso di cambio di destinazione d’uso ai sensi del comma 2, l’indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d’uso. A pena di nullità, gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta.”
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: “1-bis. Su richiesta dei proprietari e sulla base di una proposta di edificazione volta alla riqualificazione urbanistica, il Consiglio comunale, rispettivamente la Giunta comunale nei Comuni con più di 10.000 abitanti, previo parere della Commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della Ripartizione provinciale urbanistica, per parti di zone edificabili con una estensione fino a 5.000 metri quadrati può prescrivere la redazione di un piano di attuazione. La Ripartizione urbanistica provinciale cura la evidenziazione nel piano urbanistico comunale.”
6. L’articolo 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 32 Approvazione dei piani di attuazione. 1. I piani di attuazione vengono approvati con delibera del Consiglio comunale, previo parere della Commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della Ripartizione provinciale urbanistica, e vengono trasmessi alla Ripartizione provinciale urbanistica. 2. La Commissione urbanistica provinciale esprime un parere relativo al piano di attuazione, che può avere il seguente contenuto: a) il piano di attuazione è approvato; b) il piano di attuazione è approvato con le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia; c) il piano di attuazione è rigettato. 3. Se il parere della Commissione urbanistica provinciale si è formato con il voto favorevole del sindaco, la decisione sul piano di attuazione diventa esecutiva con la notifica del parere al comune. 4. Se il parere della Commissione urbanistica provinciale non si è formato con il voto favorevole del Sindaco, decide la Giunta provinciale, che può apportare al piano di attuazione le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento. 5. Se il piano di attuazione contiene modifiche al piano urbanistico comunale, l’approvazione del piano di attuazione è comunque di competenza della Giunta provinciale. 6. Il piano di attuazione diventa esecutivo trascorso il termine di 90 giorni dal ricevimento del piano senza una decisione al riguardo. Decorso tale termine, il Presidente della Provincia provvede agli adempimenti di cui all’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.”
7. I commi 2 e 3 dell’articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti: “2. Il piano di attuazione entra in vigore con la trasmissione del piano completo e della deliberazione alla Ripartizione provinciale urbanistica. 3. Se il Comune con il piano di attuazione adotta modifiche al piano urbanistico comunale, si applica il procedimento di cui all’articolo 32.”
8. La lettera b) del comma 2 e il comma 3 dell’articolo 34-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono così sostituiti: “b) in relazione ad altri parametri urbanistici quantificati, contenuti nel piano, comportano una variazione rispetto al valore originario in misura superiore al dieci per cento; 3. Le modifiche non sostanziali sono approvate dalla Giunta comunale, sentita la Commissione edilizia comunale. Il direttore della Ripartizione provinciale urbanistica esprime un parere sulle modifiche da trasmettere al Comune entro 30 giorni dalla ricezione della deliberazione e del piano completo. In caso di parere positivo le modifiche entrano in vigore con la trasmissione dello stesso. In caso di parere negativo le modifiche non entrano in vigore. In mancanza della trasmissione di un parere entro il predetto termine, le modifiche entrano in vigore alla scadenza del termine stesso.”
9. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “3. In sede di approvazione, rielaborazione o di variante del piano urbanistico comunale non possono essere dichiarate zone di espansione il centro abitato -già delimitato a norma dell’articolo 125 - e le zone non già dichiarate tali in applicazione del comma 2.”
10. Il comma 1-bis dell’articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “1-bis. Previo accordo con i proprietari dei terreni, nel piano di attuazione può essere riservata all’edilizia abitativa agevolata anche una quota dell’area e della cubatura superiore a quella di cui al comma 1. Se un proprietario di terreni dà l’assenso affinché non meno dell’80 per cento della sua area e cubatura vengano riservate all’edilizia abitativa agevolata, la cubatura rimanente non è soggetta all’obbligo di convenzio-namento di abitazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 1. La convenzione tra i proprietari dei terreni e il comune può essere stipulata prima dell’avvio del procedimento finalizzato alla individuazione della zona di espansione nel piano urbanistico comunale. La quota delle aree e della cubatura eccedente quella di cui al comma 1 può essere utilizzata dal Comune per la costruzione di abitazioni convenzionate per persone aventi da almeno 5 anni la residenza anagrafica nel Comune e per opere di urbanizzazione secondaria. Le relative aree sono espropriate dal Comune. L’assegnazione delle aree destinate all’edilizia convenzionata è disciplinata con regolamento comunale.”
11. Il punto 3 del comma 2 dell’articolo 38 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “3) la situazione catastale;”.
12. Il testo italiano del comma 3 dell’articolo 38 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “3. Per le zone con densità edilizia fino a 1,50 m3/m2 non sono richiesti la rappresentazione planivolumetrica degli edifici né il plastico.”
13. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “3. L’onere per le opere che siano necessarie ad allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della stessa è pari al costo approvato delle opere stesse e comunque non superiore al tre per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 75, riferito alla cubatura ammessa in base al piano di attuazione.”
14. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti periodi: “Gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data della loro realizzazione. A pena di nullità, gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta.”
15. Il comma 1 dell’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “1. Il piano urbanistico comunale stabilisce per quali zone produttive è prescritta la redazione di un piano di attuazione. Piani di attuazione vengono comunque predisposti per le nuove zone produttive e per ogni ampliamento di zone produttive esistenti nonché per quelle che il 1° agosto 2007 erano utilizzate per meno del 75 per cento.”
16. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 49-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita: “c) cedere o affittare l’immobile assegnato insieme all’impresa a consoci al momento dell’assegnazione, a parenti fino al terzo grado, ad affini fino al terzo grado in linea retta o al coniuge di uno dei titolari dell’impresa;”.
17. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Un analogo contratto può essere stipulato anche fra l’ente competente per le zone produttive, quale proprietario dell’immobile, e l’impresa che si deve insediare.”
18. Dopo il comma 8 dell’articolo 51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma: “9. Coloro ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione o è stato notificato l’accoglimento dell’istanza di autorizzazione in funzione di commercio all’ingrosso, ai sensi dell’articolo 48-quinquies, abrogato dall’articolo 33 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, hanno diritto ad ottenere il rilascio d’ufficio dell’autorizzazione di cui all’articolo 44-ter, comma 2, per le corrispondenti merceologie: le voci merceologiche mobili e materiali edili vengono sostituite dalla voce merceologica mobili-materiali edili.”
19. Il comma 1 dell’articolo 55 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: “1. Il piano di recupero deliberato dal Consiglio comunale, previo parere della Commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della Ripartizione provinciale urbanistica, deve essere depositato nella segreteria del Comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni o proposte.”
20. Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: “3. La Giunta provinciale delibera il piano di recupero entro 90 giorni dal ricevimento del piano stesso, sentita la Commissione urbanistica provinciale.”
21. Il comma 4 dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “4. La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. La Giunta provinciale con deliberazione approva le relative direttive sul contributo relativo alla concessione edilizia.”
22. Dopo il comma 4 dell’articolo 73 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: “5. Per la costruzione e l’ampliamento di rifugi alpini non è dovuto il contributo relativo alla concessione edilizia.”
23. Il comma 2 dell’articolo 78 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “2. In caso di impianti con luce netta interna dei singoli piani superiore a tre metri, ai fini del contributo relativo alla concessione edilizia viene computata solo l’altezza di tre metri per ogni piano.”
24. Il comma 5 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “5. Se l’abitazione non è occupata o non viene nuovamente occupata entro il termine di cui ai commi 3 e 4, ciò deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. In tal caso il proprietario è obbligato ad affittare l’abitazione al canone di locazione provinciale all’Istituto per l’edilizia sociale o a persone indicate dal Comune. L’indicazione del Comune ovvero la dichiarazione da parte dell’Istituto per l’edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l’abitazione, acquistano efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo che entro tale termine l’abitazione non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal proprietario. Qualora l’abitazione non venga messa a disposizione dell’Istituto per l’edilizia sociale o delle persone indicate dal Comune entro ulteriori 30 giorni, il proprietario deve corrispondere all’Istituto per l’edilizia sociale, rispettivamente al Comune, per ogni mese di ritardata consegna una sanzione amministrativa pari al canone provinciale.”
25. Il comma 14 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “14. Il vincolo di edilizia convenzionata di cui al presente articolo può essere cancellato previo nulla osta del Sindaco o del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, se si tratta di un’abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione, se dovuto, nei seguenti casi: a) qualora il vincolo di edilizia convenzionata non sia stato assunto in base a una norma imperativa, ma volontariamente; b) qualora all’area sulla quale insiste l’abitazione convenzionata venga attribuita nel piano urbanistico comunale o in un piano di attuazione una destinazione d’uso incompatibile con la realizzazione di abitazioni convenzionate.”
26. Dopo il comma 14 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 15, 16, 17 e 18: “15. Per il rilascio dei nulla osta di cui al comma 14 non è richiesta la concessione edilizia per il cambiamento della destinazione d’uso prescritta dall’articolo 75, comma 3. 16. Previo nulla osta del Sindaco o del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, se si tratta di un’abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, possono essere effettuate per l’immobile vincolato modifiche all’atto unilaterale d’obbligo, permute, divisioni, conguagli divisionali nonché movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta. 17. Alle persone di cui al comma 1 sono parificate le persone che prima dell’emigrazione erano residenti in provincia di Bolzano per almeno cinque anni. Lo stesso vale per il loro coniuge non legalmente separato e per i loro figli. Qualora queste persone acquistino o affittino abitazioni convenzionate, si può prescindere dall’obbligo dell’occupazione permanente dell’abitazione. 18. Con delibera della Giunta provinciale possono essere stabiliti ulteriori criteri.”
27. Il comma 5 dell’articolo 80 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “5. Il Sindaco, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 82, ingiunge la demolizione.”
28. I commi 3 e 3-bis dell’articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti: “3. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione nella misura dovuta ai sensi del relativo regolamento comunale, nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73. 3-bis. Qualora la costruzione abusivamente realizzata sia conforme solamente al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati, la concessione in sanatoria può essere rilasciata solamente qualora venga pagato il contributo di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione, nella misura dovuta ai sensi del relativo regolamento comunale, nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde al 50 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73.”
29. Il comma 1-bis dell’articolo 88 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “1-bis. Il pagamento della sanzione pecuniaria è ammesso anche quando l’annullamento della concessione edilizia sia dipeso da vizi sostanziali. Il pagamento della sanzione pecuniaria non è ammesso qualora la costruzione insista su un’area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c) e 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. La norma di cui al comma 1 non trova applicazione in caso di condanna penale, passata in giudicato, della persona responsabile del rilascio della concessione edilizia. L’applicazione del comma 1 è sospesa per la durata delle indagini preliminari e del procedimento penale.”
30. L’articolo 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 105 Ricorso popolare. 1. Avverso progettazioni, autorizzazioni o l’esecuzione di opere in contrasto con le disposizioni della presente legge e di regolamenti o con quanto previsto e prescritto dai piani approvati, ogni cittadino può ricorrere entro 30 giorni alla Giunta provinciale. La Giunta provinciale provvede entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, alla cui seduta in tal caso partecipa con diritto di voto il funzionario di cui all’articolo 2, comma 4, se necessario, con l’annullamento della concessione e con l’emanazione diretta dei provvedimenti di cui all’articolo 89.”
31. Nel comma 1 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse, nel secondo periodo, le seguenti parole: “nonché gli apiari, come definiti nel regolamento di esecuzione”, e sono soppressi i periodi: “Gli apiari didattici possono essere costruiti anche da parte delle associazioni di apicoltori.” e: “Con delibera della Giunta provinciale sono stabilite direttive per il calcolo delle dimensioni ammissibili.”
32. Il comma 8 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “8. Nel verde agricolo, nel verde alpino o nel bosco possono essere realizzati apiari ed apiari didattici. La Giunta provinciale approva con deliberazione le relative direttive.”
33. Il terzultimo periodo del comma 11 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti periodi: “L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio o a esercizio ricettivo significa che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell’annotazione. In caso di cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 29, comma 2, l’indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d’uso.”
34. Il comma 28 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “28. Fatte salve le norme in materia di tutela del paesaggio, nel verde agricolo e nel bosco, in deroga ai commi 1 e 21 nonché al piano urbanistico comunale, possono essere realizzati depositi per legname. Nell’ambito del deposito di legname possono essere realizzate tettoie. La Giunta provinciale con deliberazione approva le relative direttive e stabilisce la dimensione massima delle tettoie. La Giunta provinciale stabilisce fino a quali dimensioni è necessaria unicamente un’autorizzazione del sindaco. Cessato l’utilizzo, tutte le costruzioni devono essere eliminate e deve essere ripristinato lo stato originario.”
35. Al comma 29 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora il vincolo paesaggistico preveda per il trasferimento della sede dell’azienda agricola il parere della ripartizione provinciale agricoltura, della Commissione urbanistica provinciale o dell’autorità paesaggistica provinciale, la decisione della Commissione sostituisce detti pareri.”
36. Dopo il comma 7 dell’articolo 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: “8. La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 78 disciplina gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e non riguarda il contributo sul costo di costruzione regolamentato dagli articoli 75 e 76.”
37. L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 112 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “La Giunta provinciale con deliberazione approva direttive per la localizzazione, la dimensione, le strutture accessorie, i servizi offerti; un esercizio di somministrazione di bevande su una superficie massima di 50 metri quadrati può essere autorizzato anche in deroga al piano urbanistico comunale.”
38. Il comma 3 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “3. Come misura per il contenimento dei consumi energetici ai sensi del comma 1 vale anche la costruzione di verande. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, nella costruzione di verande si può derogare alle disposizioni riguardanti le distanze dai confini e dagli edifici previste nel piano urbanistico nonché all’indice di area coperta, purché sia osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà. Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con delibera della Giunta provinciale.”
39. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti: “5. Gli edifici di nuova costruzione, ivi compresa la demolizione e ricostruzione, non devono superare il fabbisogno annuo di calore per riscaldamento da stabilire. Le relative direttive di applicazione nonché i criteri per l’aumento della cubatura ammessa in funzione della categoria di consumo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 6. Se il fabbisogno annuo di calore per riscaldamento rispetto al valore massimo di cui al comma 5 è inferiore di una quota ancora da definire, solo una parte, ancora da definire, dello spessore dell’involucro esterno viene calcolata come cubatura. I relativi criteri vengono stabiliti con delibera della Giunta provinciale. 7. Qualora negli edifici di cui ai commi 5 e 6 venga accertato un fabbisogno energetico superiore alla rispettiva categoria di consumo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83.”
40. Il comma 7-bis dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “7-bis. L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio o a esercizio ricettivo significa che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell’annotazione. In caso di cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 29, comma 2, l’indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d’uso. A pena di nullità gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta. Il nulla osta per la cancellazione del relativo vincolo nel libro fondiario viene rilasciato dal sindaco.”
41. Al comma 2 dell’articolo 128-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La nuova cubatura non è soggetta agli obblighi di convenzionamento di cui all’articolo 79. Tale ampliamento non è consentito nelle zone sottoposte a divieto assoluto di costruzione per motivi paesaggistici.”
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