Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4
Articolo 39
Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
CAPO VI - Commercio, formazione professionale, apprendistato, università, ricerca scientifica e scuola
Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”
1. L’articolo 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito: “Art. 7 Insiemi commerciali. 1. L’insieme commerciale consiste in più strutture di vendita site in un unico edificio. Si è anche in presenza di un insieme commerciale quando le strutture di vendita sono site in edifici tra loro collegati o confinanti e non hanno accesso diretto da area pubblica. Si è anche in presenza di un insieme commerciale quando più strutture di vendita site in un unico edificio oppure in edifici tra loro collegati o confinanti sono collegate fra di loro oppure se esse usufruiscono di spazi e infrastrutture comuni gestiti unitariamente. Possono essere autorizzati insiemi commerciali con una superficie di vendita totale superiore a 2.000 metri quadrati solamente applicando la procedura per le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 6, e solo nei seguenti casi: a) un unico centro commerciale di rilievo provinciale a Bolzano, come previsto dall’articolo 44-bis, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, con una superficie di vendita definita dal piano per le grandi strutture di vendita, costituito da piccole e medie strutture di vendita nonché da almeno due grandi strutture di vendita. Tale centro commerciale dispone di esercizi per la somministrazione di pasti e bevande, di infrastrutture e parcheggi comuni gestiti unitariamente; b) un piccolo insieme commerciale con una superficie di vendita totale di almeno 2.000 metri quadrati, solamente nella zona A dei Comuni nei quali è ammessa l’apertura di nuove grandi strutture di vendita e comunque nel rispetto della pianificazione commerciale. La superficie massima di vendita totale di un insieme commerciale nei Comuni superiori di cui al piano per le grandi strutture di vendita non può superare 7.000 metri quadrati e nei restanti Comuni, nei quali è altresì ammessa l’apertura di nuove grandi strutture di vendita, non può superare 3.500 metri quadrati; c) nella zona di confine del Brennero un unico insieme commerciale nella forma di factory outlet, senza il settore merceologico alimentare, con una superficie di vendita totale non superiore a 15.000 metri quadrati. 2. Nel caso di un insieme commerciale con una superficie di vendita totale fino a 2.000 metri quadrati l’autorizzazione per le singole strutture di vendita è rilasciata in base agli articoli 4, 5 e 6.”
2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: “2. I locali destinati alla vendita al dettaglio devono comunque possedere le seguenti caratteristiche: a) avere accesso diretto da area pubblica o privata, qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest’ultimo caso dovranno avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica; b) essere divisi dai locali destinati al commercio all’ingrosso o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto o comunque di altezza minima di due metri e mezzo, anche se dotati di porte di comunicazione interna, non accessibili al pubblico, esclusi i locali destinati a: pubblico esercizio, cassa per distributori di carburante, laboratorio per piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti in vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali fax, telefono e internet point.”
3. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “Art. 22-bis Direttive di controllo. Per le autorizzazioni il cui rilascio rientra nell’ambito di competenza della Provincia, la Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, emana proprie direttive per l’esecuzione e il coordinamento dei corrispondenti controlli.”
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17Articolo 2 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
Articolo 3 - Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
Articolo 4 - Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Articolo 5 - Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14
Articolo 6 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
Articolo 7 - Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15
Articolo 9 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
Articolo 10 - Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
Articolo 11 - Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
Articolo 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
Articolo 13 - Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
Articolo 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Articolo 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Articolo 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
Articolo 17 - Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
Articolo 18 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
Articolo 19 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
Articolo 20 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Articolo 21 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
Articolo 22 - Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Articolo 23 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
Articolo 24 - Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16
Articolo 25 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
Articolo 26 - Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Articolo 27 - Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
Articolo 28 - Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
Articolo 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
Articolo 30 - Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
Articolo 31 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Articolo 32 - Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
Articolo 33 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Articolo 34 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Articolo 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
Articolo 36 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
Articolo 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Articolo 38 - Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Articolo 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Articolo 40 - Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
Articolo 41 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Articolo 42 - Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
Articolo 43 - Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
Articolo 44 - Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Articolo 45 - Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Articolo 47 - Norme transitorie
Articolo 48 - Abrogazioni
Articolo 49 - Entrata in vigore