Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4
Articolo 19
Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
CAPO IV - Agricoltura, foreste e protezione degli animali
Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”
1. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è anteposta la seguente lettera: “oa) la tipologia e le finalità di deroga;”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 5-bis e 5-ter: “5-bis. In tutti i casi di applicazione della deroga prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE, deve essere garantito che il totale dei prelievi venatori autorizzati, per ciascuna specie protetta, non superi il tetto di piccole quantità, fissato in base a rigorosi dati scientifici per la rispettiva specie per tutto il territorio nazionale. 5-ter. L’Osservatorio faunistico provinciale garantisce, mediante adeguati controlli, che i provvedimenti di prelievi in deroga vengano applicati correttamente. A tal fine si avvale del Corpo forestale provinciale e degli agenti venatori.”
3. L’articolo 19-ter della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito: “Art. 19-ter Giardini zoologici. 1. Ai fini della presente legge, per giardino zoologico si intende qualsiasi complesso permanente, nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni all’anno, animali vivi di specie selvatiche autoctone, ivi comprese quelle di cui alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche. Sono esclusi dalla presente disciplina i circhi, i negozi di animali da compagnia, i centri di allevamento di fauna selvatica di cui all’articolo 19, le strutture per la detenzione di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale di cui all’articolo 19-bis, nonché la detenzione di specie ittiche non protette. 2. I giardini zoologici devono: a) partecipare a ricerche da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie o ad azioni di formazione nelle pertinenti tecniche di conservazione o a scambi di informazioni sulla conservazione delle specie o, se del caso, sull’allevamento in cattività, sul ripopolamento o sulla reintroduzione di specie nella vita selvatica; b) promuovere l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversità, fornendo in particolare informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali; c) sistemare gli animali in condizioni volte a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo anche ad un arricchimento specifico delle zone recintate sotto il profilo della specie, e mantenere un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l’attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari preventivi e curativi e fornendo una corretta alimentazione; d) adottare misure idonee a impedire la fuga degli animali, per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di parassiti provenienti dall’esterno; e) tenere registri aggiornati degli ospiti del giardino zoologico, per le singole specie. 3. La gestione di giardini zoologici è soggetta a licenza. La licenza contiene le condizioni volte a far osservare i requisiti di cui al comma 2. Per i fini di cui al comma 7, chi richiede una licenza, prima del suo rilascio deve prestare idonea garanzia sotto forma di una somma di denaro, di titoli di stato, di un libretto di deposito di risparmio o di una fideiussione bancaria vincolata a favore della Provincia Autonoma di Bolzano, la cui entità viene stabilita con la licenza stessa. 4. Prima di concedere, negare, prorogare o modificare sensibilmente la licenza, l’Osservatorio faunistico provinciale verifica il possesso dei requisiti prescritti. 5. Se un giardino zoologico non è in possesso della licenza, è disposta la chiusura al pubblico. 6. In caso di inosservanza delle condizioni della licenza, la licenza è revocata ed è disposta la chiusura al pubblico, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero è modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarità e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della licenza stessa. 7. In caso di chiusura, in tutto o in parte, di un giardino zoologico, le specie detenute sono trasferite in una struttura adeguata, a spese del giardino zoologico stesso. 8. I giardini zoologici sono soggetti a sorveglianza, al fine di garantire il rispetto delle condizioni contenute nella licenza. A tal fine sono effettuate delle ispezioni con cadenza almeno annuale. 9. Nel rispetto di quanto disposto al comma 2, l’Osservatorio faunistico provinciale stabilisce per ogni singola specie i requisiti strutturali ed organizzativi per l’apertura di un giardino zoologico nonché le modalità e gli obblighi per l’esercizio dei giardini zoologici. 10. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati dall’assessore provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell’Osservatorio faunistico provinciale. La sorveglianza dei giardini zoologici compete all’Osservatorio faunistico provinciale che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale provinciale e del Servizio provinciale veterinario. 11. Per i giardini zoologici muniti di regolare licenza non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche.”
4. Il comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: “1. La caccia agli ungulati selvatici - eclusi i cinghiali -, ai tetraonidi e alle coturnici è soggetta alla pianificazione degli abbattimenti.”
5. Il comma 4 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: “4. In caso di mancato rispetto del piano di abbattimento degli ungulati di cui all’articolo 27, l’assessore provinciale competente in materia di caccia, con provvedimento motivato, può prescrivere al gestore del comprensorio interessato una riduzione numerica della loro consistenza, fissando all’uopo un termine, ovvero disporre direttamente gli abbattimenti necessari, incaricando a tal fine l’ufficio provinciale competente in materia di caccia. I trofei ed il ricavato dalla vendita della fauna selvatica così abbattuta spettano al gestore del comprensorio, previa detrazione delle spese sostenute.”
6. Il comma 1 dell’articolo 38-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito: “1. Chi esercita la caccia fuori dai periodi stabiliti dall’articolo 4, commi 1, 2, 4 e 5, soggiace alle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di seguito denominata “legge statale venatoria”.”
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17Articolo 2 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
Articolo 3 - Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
Articolo 4 - Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Articolo 5 - Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14
Articolo 6 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
Articolo 7 - Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15
Articolo 9 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
Articolo 10 - Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
Articolo 11 - Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
Articolo 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
Articolo 13 - Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
Articolo 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Articolo 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Articolo 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
Articolo 17 - Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
Articolo 18 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
Articolo 19 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
Articolo 20 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Articolo 21 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
Articolo 22 - Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Articolo 23 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
Articolo 24 - Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16
Articolo 25 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
Articolo 26 - Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Articolo 27 - Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
Articolo 28 - Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
Articolo 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
Articolo 30 - Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
Articolo 31 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Articolo 32 - Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
Articolo 33 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Articolo 34 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Articolo 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
Articolo 36 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
Articolo 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Articolo 38 - Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Articolo 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Articolo 40 - Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
Articolo 41 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Articolo 42 - Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
Articolo 43 - Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
Articolo 44 - Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Articolo 45 - Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Articolo 47 - Norme transitorie
Articolo 48 - Abrogazioni
Articolo 49 - Entrata in vigore