Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4
Articolo 15
Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
CAPO III - Energia, ambiente e tutela del lavoro
Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria”
1. La rubrica del Capo I della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituita: “Condizioni di esercizio e autorizzazione degli impianti”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è aggiunto il seguente comma: “5. L’allegato C stabilisce inoltre particolari norme tecniche per specifiche tipologie di impianti.”
3. L’articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito: “Art. 5 Autorizzazione alle emissioni. 1. L’Agenzia provinciale per l’ambiente rilascia l’autorizzazione alle emissioni per l’esercizio degli impianti che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B. Il trasferimento degli impianti da un luogo a un altro comporta la decadenza delle autorizzazioni esistenti. 2. Il gestore dell’impianto di cui al comma 1 presenta all’Agenzia provinciale per l’ambiente, almeno 15 giorni prima della sua messa in esercizio, la domanda di autorizzazione alle emissioni, indicando la data di entrata in esercizio dell’impianto. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del gestore che attesta la conformità dell’impianto realizzato con il progetto approvato ai sensi dell’articolo 4. La dichiarazione è sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto al relativo albo professionale. 3. La presentazione della documentazione di cui al comma 2 consente l’entrata in esercizio degli impianti. 4. L’Agenzia provinciale per l’ambiente, entro 90 giorni dall’entrata in esercizio degli impianti, esegue il collaudo degli stessi e rilascia l’autorizzazione alle emissioni. L’autorizzazione viene trasmessa al gestore dell’impianto e al sindaco territorialmente competente. Essa stabilisce quantità e qualità delle emissioni, la periodicità e la tipologia delle misurazioni di autocontrollo, nonché tutte le prescrizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti. 5. Per particolari tipologie di impianti, l’Agenzia provinciale per l’ambiente può concedere una deroga ai termini previsti dai commi 2 e 4 e richiedere l’esecuzione di misurazioni di autocontrollo, che attestino il rispetto dei valori limite e delle prescrizioni. Tali misurazioni devono essere eseguite da un laboratorio di analisi indipendente. 6. Il mancato rilascio dell’autorizzazione entro i termini di cui ai commi 4 e 5 comporta la messa fuori esercizio degli impianti. 7. Per specifiche tipologie di impianti rientranti nelle categorie di cui all’allegato B e individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, la Giunta provinciale può approvare un’autorizzazione generale nella quale stabilisce i valori limite, le prescrizioni, le eventuali misurazioni di autocontrollo periodiche a cui è soggetta ogni singola tipologia di impianto nonché le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione generale in deroga a quanto disposto dai commi 2 e 4. 8. L’autorizzazione alle emissioni ha una validità di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata dal gestore almeno un anno prima della sua scadenza. 9. Contro l’autorizzazione alle emissioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso in unica istanza al Comitato ambientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento.”
4. L’articolo 6 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito: “Art. 6 Autorizzazione di impianti esistenti. 1. Il rilascio di un’autorizzazione alle emissioni per impianti esistenti viene effettuato con una procedura semplificata, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, nei seguenti casi: a) rinnovo di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, comma 8; b) rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, comma 2; c) aggiornamento di un’autorizzazione emessa ai sensi dell’articolo 5 in ragione di modifiche agli impianti non subordinate al rilascio di una concessione edilizia. 2. Il gestore degli impianti inoltra la documentazione prevista nell’articolo 4, comma 2, al sindaco territorialmente competente. Entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, il Sindaco, verificata la non necessità del rilascio di una concessione edilizia, inoltra la documentazione all’Agenzia provinciale per l’ambiente. Essa deve essere corredata da una domanda di autorizzazione alle emissioni e da una dichiarazione del gestore che attesti la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge, sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto ad un albo professionale. 3. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l’Agenzia provinciale per l’ambiente rilascia l’autorizzazione alle emissioni, con cui si stabilisce quantità e qualità delle emissioni, la periodicità e la tipologia delle misurazioni di autocontrollo nonché tutte le prescrizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti. L’autorizzazione viene inviata per conoscenza al Sindaco territorialmente competente. 4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’Agenzia provinciale per l’ambiente può richiedere al gestore tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti tecnici richiesti dalla legge ed eseguire il collaudo degli impianti più complessi. 5. L’autorizzazione alle emissioni ha una validità di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata dal gestore almeno un anno prima della sua scadenza. 6. Contro l’autorizzazione alle emissioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso in unica istanza al Comitato ambientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento.”
5. La rubrica del Capo II della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituita: “Impianti di combustione”.
6. L’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito: “Art. 7 Classificazione e controllo. 1. Per impianto di combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare l’energia così prodotta. 2. Per impianto termico si intende un impianto di combustione destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile quando la produzione di calore è prevalentemente destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.
3. Agli impianti di combustione che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B si applicano i valori limite di emissione e le disposizioni di cui all’allegato C. 4. L’allegato D stabilisce i valori limite di emissione, la periodicità e le modalità dei controlli per gli impianti termici che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 3. Esso determina inoltre i tipi d’impianto e le tipologie dei controlli che possono essere eseguiti da parte dei controllori fumi. 5. L’allegato D fissa i requisiti per il riconoscimento della figura professionale di “controllore fumi o controllora fumi”. I controllori fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialità e di corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarità o violazioni di legge nell’attività di controllo e verifica da parte dei controllori fumi, a carico degli stessi si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell’impianto in questione e, in caso di recidiva, la Giunta provinciale revoca al controllore fumi l’autorizzazione a eseguire le verifiche di cui al comma 4. 6. Le tariffe massime da applicarsi per l’attività di controllo e verifica dei controllori fumi sono approvate dalla Giunta provinciale. Le spese per i controlli sono a carico dei gestori degli impianti.”
7. L’articolo 7-bis della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è abrogato.
8. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito: “1. È vietata la combustione all’aperto di materiale di origine vegetale o di residui di qualsiasi genere per pulire prati, campi, scarpate e boschi.”
9. L’articolo 14 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito: “Art. 14 Emissioni di polveri. 1. Per le attività che comportano produzione, lavorazione, manipolazione, trasporto, stoccaggio, carico o scarico di materiali polverulenti si applicano le disposizioni cui all’allegato C, parte II, punti 20 e 21. 2. La Giunta provinciale emana direttive specifiche per il contenimento delle emissioni di polveri nei cantieri e nelle relative vie d’accesso, con riguardo all’ubicazione, alla durata, al tipo e alla grandezza dei cantieri ovvero alle caratteristiche tecniche degli impianti e delle macchine utilizzate.”
10. L’articolo 17 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito: “Art. 17 Impianti termici alimentati manualmente. 1. Gli impianti termici con potenza termica nominale pari o inferiore a 35 chilowatt ed alimentati manualmente con combustibili solidi, vanno condotti in modo tale da ridurre al minimo le emissioni di inquinanti. 2. I comuni possono vietare l’esercizio degli impianti che, a causa di una loro scorretta gestione o inadeguata installazione, procurino grave pregiudizio per l’igiene pubblica. 3. Qualora il territorio comunale si trovi in una zona in cui i valori di qualità dell’aria sono superiori ai valori limite di cui all’articolo 10, i Comuni possono determinare specifiche modalità di esercizio degli impianti di cui al comma 1 e prevedere criteri per l’installazione di nuovi impianti. 4. Le limitazioni, le modalità e i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fissati con regolamento comunale, previo parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente.”
11. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito: “2. Le seguenti violazioni comportano l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie: a) chi costruisce un impianto senza il parere di cui all’articolo 4 oppure chi ha messo in esercizio un impianto senza le autorizzazioni previste dagli articoli 5 o 6 soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria: 1) per impianti di cui all’allegato A, da Euro 3.000,00 ad Euro 9.000,00; 2) per impianti di cui all’allegato B, da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00; b) chi, nell’esercizio di un impianto, non rispetta le disposizioni di cui all’articolo 3, chi attiva un nuovo impianto e non rispetta i termini e le prescrizioni di cui agli articoli 5 o 6, chi non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 18, comma 4, e chi non rispetta i termini di cui all’articolo 21, soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria: 1) per impianti di cui all’allegato A, da Euro 1.500,00 ad Euro 4.500,00; 2) per impianti di cui all’allegato B, da Euro 500,00 ad Euro 1.500,00; c) chiunque impieghi un combustibile non autorizzato ai sensi dell’articolo 8 soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 1) per impianti con una potenzialità fino a 50 chilowatt: da Euro 200,00 ad Euro 600,00; 2) per impianti con una potenzialità da 51 a 300 chilowatt: da Euro 600,00 ad Euro 1.800,00; 3) per impianti con una potenzialità di oltre 300 chilowatt: da Euro 1.800,00 ad Euro 5.400,00; d) chi non ottempera alle disposizioni in materia di controllo dei fumi di cui all’articolo 7 o chi non rispetta il divieto di cui all’articolo 13 soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00; e) chi non ottempera a quanto disposto dagli articoli 12, 14 e 15 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 1.500,00; f) chi non ottempera alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 3, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00.”
12. L’articolo 20 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito: “Art. 20 Abrogazione di norme. 1. La legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è abrogata.”
13. L’articolo 21 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 21 Norme transitorie. 1. Gli impianti autorizzati ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, che non rispettano i valori limite di emissione di cui all’articolo 3, devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge. Per tali impianti si applica quanto disposto dall’articolo 18, commi 3 e 4. 2. I gestori degli impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B e che sono stati realizzati o autorizzati prima del 12 aprile 2000 devono presentare una domanda di autorizzazione alle emissioni entro iseguenti termini: a) entro il 31 dicembre 2009 per gli impianti privi dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12; b) entro il 31 dicembre 2012 per gli impianti autorizzati ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12. 3. Sino all’approvazione dell’allegato D di cui all’articolo 7 resta in vigore il D.P.G.R. 15 gennaio 1993, n. 2.”
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17Articolo 2 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
Articolo 3 - Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
Articolo 4 - Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Articolo 5 - Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14
Articolo 6 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
Articolo 7 - Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15
Articolo 9 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
Articolo 10 - Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
Articolo 11 - Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
Articolo 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
Articolo 13 - Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
Articolo 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Articolo 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Articolo 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
Articolo 17 - Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
Articolo 18 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
Articolo 19 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
Articolo 20 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Articolo 21 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
Articolo 22 - Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Articolo 23 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
Articolo 24 - Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16
Articolo 25 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
Articolo 26 - Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Articolo 27 - Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
Articolo 28 - Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
Articolo 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
Articolo 30 - Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
Articolo 31 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Articolo 32 - Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
Articolo 33 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Articolo 34 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Articolo 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
Articolo 36 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
Articolo 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Articolo 38 - Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Articolo 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Articolo 40 - Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
Articolo 41 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Articolo 42 - Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
Articolo 43 - Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
Articolo 44 - Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Articolo 45 - Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Articolo 47 - Norme transitorie
Articolo 48 - Abrogazioni
Articolo 49 - Entrata in vigore