Articolo Normativa

Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

Articolo 14

Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8

CAPO III - Energia, ambiente e tutela del lavoro

Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”

1. Il testo tedesco della lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: „j) „häusliches Abwasser“: Abwasser aus Wohngebieten und den dazugehörigen Einrichtungen, vorwiegend menschlichen Ursprungs, und aus Tätigkeiten der Haushalte sowie aus den in Anlage L angeführten Produktionsbetrieben, bei denen Abwasser anfällt, welches dem häuslichen gleichgestellt werden kann;“.
2. La lettera k) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituita: “k) “acque reflue urbane”: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;”.
3. Le lettere m) e n) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono così sostituite: “m) “agglomerato”: l’area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di depurazione o verso un punto di recapito finale; n) “rete fognaria”: sistema di condotte e impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;”.
4. Il testo italiano della lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “u) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione ovvero in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata o in massa per unità di tempo;”.
5. Il testo tedesco della lettera aa) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: aa) „Industriebetrieb“ oder einfach „Betrieb“: jedes Gebäude oder jede Anlage, in denen Handels- oder Industrietätigkeiten durchgeführt werden, bei welchen die Substanzen laut den Anlagen D und E produziert, verarbeitet oder verwendet werden, oder auch jedes andere Produktionsverfahren, bei dem diese Substanzen in der Ableitung enthalten sind;“.
6. Dopo la lettera aa) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunta la seguente lettera: “bb) “acque minerali e termali”: le acque minerali naturali di cui all’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge.”
7. Il testo italiano della lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “d) la realizzazione e gestione della rete fognaria e degli impianti di depurazione per le acque reflue urbane per gli agglomerati urbani in conformità al piano di tutela delle acque;”.
8. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “4. Gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, esclusivamente a consorzi, a società a prevalente o totale partecipazione pubblica o alle comunità comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7.”
9. L’articolo 7 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “Art. 7 Approvvigionamento idropotabile pubblico. 1. I Comuni sono competenti per il servizio idropotabile pubblico sul loro territorio. Essi organizzano il servizio al fine di garantire un approvvigionamento efficiente ed economico, attraverso la razionalizzazione ed il risparmio della risorsa idrica sul territorio comunale. 2. La concessione di derivazione di acquedotti potabili pubblici è rilasciata al Comune o, per acquedotti sovracomunali, ai Comuni interessati o a Consorzi di comuni. 3. I Comuni possono, mediante convenzione, affidare il servizio idropotabile ad altri gestori, anche per singole parti del Comune, purché venga garantito un servizio efficiente ed economico. In questo caso il gestore è responsabile del servizio idropotabile nel territorio affidatogli e la concessione di derivazione d’acqua limitatamente alla durata della convenzione viene rilasciata, rispettivamente trasferita, al gestore del servizio idropotabile. Al momento della risoluzione della convenzione, qualunque sia la causa, la concessione torna al Comune. 4. Nella convenzione di cui al comma 3 può essere prevista la riscossione da parte del Comune delle tariffe di cui all’articolo 7-bis. In tal caso al gestore è dovuta un’indennità pari almeno ai costi di gestione dell’acquedotto.”
10. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è inserito il seguente articolo: “Art. 7-bis Tariffe per il servizio idropotabile pubblico. 1. Le tariffe per il servizio idropotabile pubblico sono determinate dai Comuni per i rispettivi territori e spettano al gestore dell’acquedotto idropotabile. 2. Le tariffe sono composte da una quota base per allacciamento ed un importo basato sul consumo. A tale proposito si tiene conto dei costi di gestione degli impianti e delle aree di tutela di acqua potabile, in modo che siano coperte le spese di gestione nonché quelle relative agli investimenti sostenuti, e senza che vengano conseguiti utili.”
11. L’articolo 9 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “Art. 9 Categorie di acquedotti idropotabili. 1. Si distinguono le seguenti categorie di acquedotti idropotabili: a) acquedotti idropotabili pubblici: un impianto per l’approvvigionamento idropotabile che supera le seguenti soglie di fornitura: 40 unità abitative o 150 posti letto in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extra alberghiero. Indipendentemente dal raggiungimento di queste soglie un acquedotto idropotabile è considerato pubblico se viene gestito da un ente pubblico; b) acquedotti idropotabili privati di interesse pubblico: acquedotti idropotabili che non superano le soglie di cui alla lettera a) e approvvigionano almeno un pubblico esercizio; c) acquedotti idropotabili privati: acquedotti idropotabili che non superano le soglie di cui alla lettera a) e non approvvigionano alcun pubblico esercizio. 2. Gli acquedotti idropotabili di cui al comma 1, lettere a) e b), sono elencati nell’apposito registro tenuto presso l’Ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche. 3. Tutti gli acquedotti idropotabili, compresi quelli liberi ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, devono essere costruiti e gestiti secondo le direttive tecnico-igieniche impartite dalla Giunta provinciale.”
12. L’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “Art. 13 Gestori di acquedotti idropotabili pubblici esistenti. 1. I gestori di acquedotti idropotabili pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo continuano a gestire il servizio idropotabile pubblico fino alla scadenza della concessione o approvazione di derivazione, purché entro due anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo siano rispettati i requisiti minimi di cui all’articolo 11 e purché sia firmata la rispettiva convenzione ai sensi dell’articolo 7. In caso contrario la concessione idropotabile e il servizio idropotabile pubblico passeranno al Comune, che applica il procedimento previsto in caso di scadenza della concessione ai sensi del comma 2. 2. In caso di scadenza della concessione idropotabile il Comune provvede ai sensi dell’articolo 7. Inoltre rileva l’intero impianto idropotabile mediante il procedimento di espropriazione per interesse pubblico, salvo diverso accordo stipulato con il proprietario dell’impianto stesso. 3. Entro sei mesi dalla data in cui è stata firmata la convenzione di cui al comma 1, ogni gestore d’acquedotto idropotabile pubblico esistente redige il proprio regolamento di acquedotto di cui all’articolo 12.”
13. L’articolo 14 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “Art. 14 Usi potabili domestici liberi. 1. L’uso libero ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, non trova applicazione per gli acquedotti di acqua potabile di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della presente legge.”
14. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “1. L’istituzione dell’area di tutela dell’acqua potabile avviene secondo le disposizioni vigenti per l’istruttoria delle derivazioni d’acqua pubblica di cui alla legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.”
15. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è abrogata.
16. Il comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “2. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui agli allegati F ed H, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Qualora l’impianto di depurazione di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui all’allegato H riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse, non utili a una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’Agenzia riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati negli allegati D ed E per ciascuna delle predette sostanze pericolose, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.”
17. Dopo l’articolo 35 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è inserito il seguente articolo: “Art. 35-bis Scarichi di acque minerali e termali. 1. Per le acque minerali e termali che presentano all’origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi, a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell’ambito massimo del dieci per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui agli allegati F ed H. 2. Gli scarichi di acque minerali e termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 39: a) in acque superficiali, purché la loro immissione nel corpo idrico non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute e all’ambiente; b) nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche; c) in reti fognarie; d) in reti fognarie di tipo separato, previste per le acque meteoriche.”
18. Il comma 4 dell’articolo 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “4. Nei casi in cui è richiesta l’approvazione da parte dell’Agenzia, il Sindaco, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere vincolante sul progetto all’Agenzia, che si esprime entro 60 giorni. In tali casi l’Agenzia esprime il proprio parere anche per le opere e gli scarichi di acque reflue di competenza del Sindaco ai sensi dell’allegato M.”
19. Il comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “1. Almeno 15 giorni prima dell’attivazione degli scarichi relativi a opere approvate ai sensi dell’articolo 38, deve essere presentata la domanda di collaudo e autorizzazione dello scarico al Comune competente per le opere di cui all’allegato M e all’Agenzia per le opere e gli scarichi approvati ai sensi dell’articolo 38, comma 4. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto a un albo professionale.”
20. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “3. Gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non scaricano nella rete fognaria, si considerano autorizzati ai sensi della stessa. Entro un anno dall’emanazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 33, comma 1, i Comuni verificano le caratteristiche di detti scarichi. Qualora venga accertato che non sono conformi alle prescrizioni della presente legge e non è previsto l’allacciamento alla rete fognaria entro quattro anni, il Comune prescrive la presentazione del progetto di adeguamento entro un anno. Con l’approvazione del progetto viene fissato un termine non superiore a due anni per l’adeguamento dello scarico.”
21. Il comma 3 dell’articolo 42 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “3. Per i conferimenti di cui al comma 2, lettere b) ed e), il produttore deve richiedere la preventiva autorizzazione al conferimento da parte dell’Agenzia, che si esprime entro 30 giorni.”
22. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituita: “g) lo stoccaggio, l’approntamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari.”
23. I commi 1 e 2 dell’articolo 45 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono così sostituiti: “1. Ferma restando ogni altra disposizione in materia di sicurezza e prevenzione incendi, i serbatoi, i contenitori, le tubazioni e le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno realizzati in modo da evitare la possibilità di perdite e prevenire l’inquinamento di acque superficiali e sotterranee nonché del suolo e sottosuolo e permettere il controllo della tenuta dei serbatoi e delle tubazioni. Con regolamento di esecuzione vengono definite le norme in merito all’ubicazione, alle caratteristiche tecniche, all’installazione, all’esercizio, al controllo periodico e all’adeguamento degli impianti esistenti aventi una capacità superiore a 1000 litri. Per gli impianti con capacità pari o inferiore a 1000 litri valgono le disposizioni generali ai sensi del presente comma. 2. Nel caso di depositi commerciali e impianti di distribuzione di carburanti, eccetto impianti di distribuzione di carburanti a uso privato interno, il comune trasmette il progetto all’Agenzia, che entro 30 giorni rilascia il parere in merito.”
24. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 46 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituita: “a) le immissioni di acque meteoriche raccolte tramite reti fognarie con sistemi di convogliamento separati siano sottoposte a particolari prescrizioni;”.
25. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita: “d) chiunque effettua scarichi di acque reflue senza rispettare le prescrizioni fissate con regolamento di esecuzione o con l’atto di autorizzazione, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un terzo dell’importo delle sanzioni stabilite alla lettera b)”.
26. L’alinea del comma 1 dell’articolo 57-bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituita: “1. La realizzazione di opere di derivazione abusive, la derivazione d’acqua abusiva, la costruzione di pozzi abusivi e il prelievo abusivo di acqua sotterranea e gli abbassamenti di falda, il mancato rispetto della portata d’acqua residua prescritta, l’attuazione abusiva di varianti sostanziali a derivazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, l’utilizzo d’acqua per altri usi da derivazioni già concesse, nonché l’inosservanza del periodo di utilizzo e della quantità di acqua concessa:”
27. Il comma 3 dell’articolo 57-bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “3. L’inosservanza delle disposizioni e dei vincoli di tutela generali e specifici delle aree di tutela dell’acqua potabile è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria come segue: a) l’inosservanza dei divieti e obblighi relativi alla manutenzione nelle aree di tutela dell’acqua potabile è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 Euro; b) la violazione delle disposizioni delle aree di tutela relative a costruzioni e lavori di scavo è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 20.000,00 Euro; c) l’esecuzione di misure, interventi o lavori nelle aree di tutela in mancanza delle perizie idrogeologiche prescritte o delle autorizzazioni necessarie o delle prove sulla compatibilità di un progetto con le disposizioni di tutela è sanzionata con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000,00 Euro; d) tutte le altre violazioni degli specifici divieti, vincoli o limitazioni all’uso sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 Euro.”
28. Il punto 7 dell’allegato A della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 1 della presente legge.
29. Il punto 5 dell’allegato B della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 2 della presente legge.
30. I punti 26, 30, 38 e 51 dell’allegato D della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono sostituiti come da allegato n. 3 della presente legge.
31. I punti 38 e 41 dell’allegato E della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono sostituiti come da allegato n. 4 della presente legge.
32. Dopo il punto 43 dell’allegato E della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il punto 44 come da allegato n. 4 della presente legge.
33. Il punto 36 dell’allegato G della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 5 della presente legge.
34. Il punto 18 dell’allegato H della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 6 della presente legge.
35. Il testo italiano della nota dell’allegato H della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 6 della presente legge.
36. I punti 4 e 8 dell’allegato L della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono sostituiti come da allegato n. 7 della presente legge.
37. Dopo il punto 11 dell’allegato L della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono aggiunti i punti 12, 13, 14, 15 e 16, come da allegato n. 7 della presente legge.
38. Il punto 2 dell’allegato M della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 8 della presente legge.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
Articolo 2 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
Articolo 3 - Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
Articolo 4 - Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Articolo 5 - Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14
Articolo 6 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
Articolo 7 - Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15
Articolo 9 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
Articolo 10 - Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
Articolo 11 - Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
Articolo 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
Articolo 13 - Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
Articolo 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Articolo 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Articolo 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
Articolo 17 - Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
Articolo 18 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
Articolo 19 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
Articolo 20 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Articolo 21 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
Articolo 22 - Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Articolo 23 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
Articolo 24 - Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16
Articolo 25 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
Articolo 26 - Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Articolo 27 - Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
Articolo 28 - Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
Articolo 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
Articolo 30 - Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
Articolo 31 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Articolo 32 - Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
Articolo 33 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Articolo 34 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Articolo 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
Articolo 36 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
Articolo 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Articolo 38 - Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Articolo 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Articolo 40 - Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
Articolo 41 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Articolo 42 - Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
Articolo 43 - Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
Articolo 44 - Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Articolo 45 - Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Articolo 47 - Norme transitorie
Articolo 48 - Abrogazioni
Articolo 49 - Entrata in vigore