Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4
Articolo 20
Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
CAPO IV - Agricoltura, foreste e protezione degli animali
Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante “Ordinamento dell’Azienda provinciale foreste e demanio per l’amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia Autonoma di Bolzano”
1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituita: “h) approvare le concessioni di aree demaniali e fabbricati aventi durata superiore agli anni nove;”.
2. La lettera p) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituita: “p) autorizzare la sosta di autoveicoli a pagamento nelle aree amministrate dall’Azienda e destinate dal piano urbanistico comunale a parcheggio e fissare la tariffa di parcheggio;”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: “4. Contro gli atti amministrativi adottati dal Consiglio di amministrazione, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per legge, è ammesso ricorso in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.”
4. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituita: “h) approva le concessioni di aree demaniali e fabbricati aventi durata da uno a nove anni;”.
5. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è così sostituito: “1. Le concessioni di aree demaniali potranno farsi, nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale, soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta o, se trattasi di opere di pubblica utilità, su appezzamenti boscosi di estensione complessiva non superiore a 5.000 metri quadrati. Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni, sempre che non siano necessari ai bisogni dell’Azienda.”
6. L’articolo 14 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è così sostituito: “Art. 14 Vendita dei prodotti. 1. Per la vendita dei prodotti principali e secondari dell’Azienda si procede, se ammissibile, mediante il sistema della licitazione privata. Il volume totale per licitazione non deve superare 100.000,00 Euro. Il volume totale non può essere scisso al fine di sottrarre la vendita all’applicazione delle disposizioni comunitarie. 2. I contratti sono stipulati e firmati dal direttore. 3. I prodotti principali e secondari, il cui lotto non supera l’importo stabilito dal Consiglio di amministrazione, possono essere venduti a trattativa privata. I contratti vengono stipulati dal direttore. 4. I prezzi minimi per i prodotti vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione.”
7. Dopo la cifra 7) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è aggiunta la seguente cifra: “8) i ricavi derivanti da vendita di energia.”
Altri Articoli del provvedimento
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Articolo 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Articolo 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Articolo 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
Articolo 17 - Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
Articolo 18 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
Articolo 19 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
Articolo 20 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Articolo 21 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
Articolo 22 - Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Articolo 23 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
Articolo 24 - Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16
Articolo 25 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
Articolo 26 - Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Articolo 27 - Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
Articolo 28 - Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
Articolo 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
Articolo 30 - Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
Articolo 31 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Articolo 32 - Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
Articolo 33 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Articolo 34 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Articolo 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
Articolo 36 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
Articolo 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Articolo 38 - Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Articolo 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Articolo 40 - Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
Articolo 41 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Articolo 42 - Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
Articolo 43 - Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
Articolo 44 - Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Articolo 45 - Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Articolo 47 - Norme transitorie
Articolo 48 - Abrogazioni
Articolo 49 - Entrata in vigore