Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4
Articolo 27
Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
CAPO V - Lavori pubblici, sostegno dell’economia, turismo, esercizi pubblici ed espropriazioni
Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, recante “Interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa”
1. L’articolo 1 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è così sostituito: “Art. 1 Finalità. 1. Per sostenere l’avvio, il potenziamento e la riorganizzazione delle cooperative, la Provincia Autonoma di Bolzano può promuovere i seguenti interventi: a) la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali; b) la costituzione e lo sviluppo di cooperative di lavoro fra lavoratori che siano stati licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura definitiva dell’azienda o di consistenti riduzioni di personale, ed il subentro di cooperative di lavoratori nella gestione di imprese; c) la costituzione e lo sviluppo in forma cooperativa di attività imprenditoriali, con particolare riguardo alla formazione professionale e all’inserimento lavorativo delle donne e dei giovani, nonché alla qualificazione, riqualificazione e integrazione lavorativa di persone con difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro ed allo svolgimento di attività con particolare valenza innovativa o sociale.”
2. L’articolo 9 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è così sostituito: “Art. 9 Assistenza tecnica. 1. A favore delle cooperative di cui all’articolo 1 sono erogati servizi di assistenza tecnica per la predisposizione di studi di fattibilità e per l’accompagnamento tecnico-gestionale nella fase di avvio dell’attività o nel caso di rilevanti ristrutturazioni aziendali. A tal fine possono essere stipulate convenzioni con le associazioni di rappresentanza delle cooperative giuridicamente riconosciute e con altri enti od organismi specializzati, con assunzione dei relativi costi. Inoltre possono essere finanziati i costi relativi all’utilizzazione temporanea di personale altamente qualificato, da destinare ad attività di potenziamento o riorganizzazione delle cooperative.”
3. Sono abrogati gli articoli 10 e 12 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17Articolo 2 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
Articolo 3 - Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
Articolo 4 - Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Articolo 5 - Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14
Articolo 6 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
Articolo 7 - Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15
Articolo 9 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
Articolo 10 - Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
Articolo 11 - Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
Articolo 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
Articolo 13 - Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
Articolo 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Articolo 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Articolo 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
Articolo 17 - Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
Articolo 18 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
Articolo 19 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
Articolo 20 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Articolo 21 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
Articolo 22 - Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Articolo 23 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
Articolo 24 - Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16
Articolo 25 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
Articolo 26 - Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Articolo 27 - Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
Articolo 28 - Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
Articolo 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
Articolo 30 - Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
Articolo 31 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Articolo 32 - Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
Articolo 33 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Articolo 34 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Articolo 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
Articolo 36 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
Articolo 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Articolo 38 - Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Articolo 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Articolo 40 - Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
Articolo 41 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Articolo 42 - Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
Articolo 43 - Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
Articolo 44 - Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Articolo 45 - Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Articolo 47 - Norme transitorie
Articolo 48 - Abrogazioni
Articolo 49 - Entrata in vigore