Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4
Articolo 47
Norme transitorie
CAPO VIII - Contributi, disposizioni finanziarie e transitorie e abrogazione di norme
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8, abrogato dall’articolo 47 della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, all’articolo 5, commi 8 e 9, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, abrogati dall’articolo 47 della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, nonché all’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.
2. I titolari di cariche dirigenziali presso gli enti di cui all’articolo 2, comma 2, in servizio al momento dell’entrata in vigore della presente legge, possono chiedere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, di essere iscritti nella sezione B dell’albo degli aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 38 della presente legge non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indif-feribilità e urgenza. Si applicano invece l’articolo 6, commi 2, 3 e 4, l’articolo 7-bis e l’articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, nella versione modificata dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano inoltre a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità sia divenuta definitiva per scadenza del termine per proporre opposizione ovvero per passaggio in giudicato della sentenza sull’opposizione.
4. Per tutte le domande inoltrate e non ancora evase prima dell’entrata in vigore dell’articolo 11 e dell’articolo 48, comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni valide al momento della presentazione della domanda. Fanno eccezione le domande per impianti fotovoltaici per i quali la normativa statale prevede tariffe incentivanti. Non sono invece escluse le domande per impianti fotovoltaici che sono state inoltrate in base a progetti europei.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17Articolo 2 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
Articolo 3 - Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
Articolo 4 - Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Articolo 5 - Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14
Articolo 6 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
Articolo 7 - Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15
Articolo 9 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
Articolo 10 - Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
Articolo 11 - Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
Articolo 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
Articolo 13 - Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
Articolo 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Articolo 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Articolo 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
Articolo 17 - Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
Articolo 18 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
Articolo 19 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
Articolo 20 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Articolo 21 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
Articolo 22 - Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Articolo 23 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
Articolo 24 - Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16
Articolo 25 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
Articolo 26 - Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Articolo 27 - Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
Articolo 28 - Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
Articolo 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
Articolo 30 - Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
Articolo 31 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Articolo 32 - Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
Articolo 33 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Articolo 34 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Articolo 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
Articolo 36 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
Articolo 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Articolo 38 - Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Articolo 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Articolo 40 - Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
Articolo 41 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Articolo 42 - Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
Articolo 43 - Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
Articolo 44 - Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Articolo 45 - Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Articolo 47 - Norme transitorie
Articolo 48 - Abrogazioni
Articolo 49 - Entrata in vigore