Articolo Normativa

Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

Articolo 4

Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1

CAPO I - Procedimento amministrativo, personale, contabilità, finanza locale e servizi pubblici locali

Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”

1. Dopo l’articolo 54-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo: “Art. 54-ter Pagamenti mediante emissione di assegni in conto corrente postale. 1. Per l’erogazione dei sussidi assistenziali e di altri pagamenti periodici la Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzata a provvedervi mediante l’emissione di assegni in conto corrente postale. 2. A tale scopo vengono accesi presso l’ufficio dei conti correnti postali uno o più conti relativi ai diversi servizi che si intendono gestire secondo quanto previsto dalla presente legge. 3. Su ciascun conto acceso, all’inizio dell’esercizio viene effettuato un versamento di acconto. Nel corso dell’esercizio il conto può essere alimentato secondo il fabbisogno, su accertamento della Ripartizione finanze e bilancio. 4. I mandati di pagamento relativi ai versamenti iniziali o ai versamenti integrativi sui conti correnti postali accesi vengono tratti sull’apposito stanziamento iscritto nel Titolo IV del bilancio provinciale. Annualmente con l’approvazione del rendiconto di cui al comma 7 si provvede al giro contabile con imputazione delle spese effettive, erogate per ciascun tipo di spesa, sugli appositi stanziamenti di bilancio. 5. I dati relativi agli assegni restituiti dall’ufficio dei conti correnti postali, che per qualsiasi motivo non siano stati recapitati ai beneficiari, vengono comunicati alla ripartizione provinciale competente per la definizione delle rispettive pratiche. 6. Per gli assegni non recapitati entro il secondo mese dall’emissione viene richiesto il riaccredito in conto. I sussidi a cui detti assegni si riferiscono possono essere riproposti per il pagamento. 7. A chiusura di ciascun esercizio la Giunta provinciale, con propria deliberazione, approva il rendiconto annuale.”

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
Articolo 2 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
Articolo 3 - Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
Articolo 4 - Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Articolo 5 - Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14
Articolo 6 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
Articolo 7 - Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15
Articolo 9 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
Articolo 10 - Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
Articolo 11 - Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
Articolo 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
Articolo 13 - Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
Articolo 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Articolo 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Articolo 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
Articolo 17 - Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
Articolo 18 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
Articolo 19 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
Articolo 20 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Articolo 21 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
Articolo 22 - Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Articolo 23 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
Articolo 24 - Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16
Articolo 25 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
Articolo 26 - Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Articolo 27 - Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
Articolo 28 - Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
Articolo 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
Articolo 30 - Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
Articolo 31 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Articolo 32 - Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
Articolo 33 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Articolo 34 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Articolo 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
Articolo 36 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
Articolo 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Articolo 38 - Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Articolo 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Articolo 40 - Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
Articolo 41 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Articolo 42 - Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
Articolo 43 - Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
Articolo 44 - Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Articolo 45 - Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Articolo 47 - Norme transitorie
Articolo 48 - Abrogazioni
Articolo 49 - Entrata in vigore