Articolo Normativa

Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

Articolo 16

Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4

CAPO III - Energia, ambiente e tutela del lavoro

Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo"

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituita: "c) sottoprodotto: le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi della lettera a) e che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggono tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri secondo i quali le terre e rocce da scavo sono considerati come sottoprodotti."
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituita: "a) chiunque svolge operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;".
3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è così sostituita: "a) chiunque svolge operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;".
4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituita: "b) ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stesso non a titolo professionale. In questo caso il gestore dell'impianto di trattamento deve rilasciare una conferma scritta, secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale."
5. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito: "2. Gli articoli 17 e 18 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi."
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, viene aggiunto il seguente comma: "3. Con riguardo all'obbligo e alle modalità di iscrizione all'albo nazionale, la Giunta provinciale può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l'obbligo di iscrizione."
7. L'articolo 24 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituito: "Art. 24 Collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti. 1. Prima della messa in esercizio dell'impianto, l'interessato presenta all'Agenzia provinciale la domanda di collaudo ed autorizzazione dell'impianto. 2. Entro 90 giorni dalla richiesta di cui al comma 1 l'Agenzia provinciale accerta la regolarità dell'impianto e rilascia l'autorizzazione, la quale individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi della presente legge, le necessarie garanzie finanziarie nonché la periodicità e la tipologia dei controlli interni. Le prescrizioni contenute nell'autorizzazione possono essere modificate, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nonché dell'evoluzione della situazione ambientale. 3. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni, e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività. L'autorizzazione per impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS o della norma ISO 14001 ha una validità di 8 anni. 4. La modifica dell'autorizzazione, per cui non si prevede l'applicazione dell'articolo 23, deve essere richiesta all'Agenzia provinciale, la quale si pronuncia entro 60 giorni. 5. Avverso il provvedimento dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche. 6. In deroga all'articolo 23 gli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati dall'Agenzia provinciale qualora l'interessato abbia la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto abbia la sede di rappresentanza nell'ambito della provincia di Bolzano. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale l'interessato, munito di autorizzazione, rilasciata anche da altre regioni, almeno 15 giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare all'Agenzia provinciale le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione stessa e l'iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'ulteriore documentazione richiesta al fine di documentare il rispetto delle norme ambientali. Decorso questo termine ovvero in presenza del nulla osta dell'Agenzia provinciale, l'attività può essere iniziata. L'Agenzia provinciale può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente. 7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43, qualora, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni."
8. Le lettere e) e h) del comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, sono così sostituite: "e) chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro dei rifiuti di cui all'articolo 17 o non lo tiene secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale, è punito con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 1) da 500 Euro a 1.500 Euro, qualora trattasi di produttori e detentori; 2) da 1.500 Euro a 4.500 Euro, qualora trattasi di altri soggetti di cui all'articolo 17; h) chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 19 o non indica i dati previsti dalla Giunta provinciale o indica dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria: 1) da 500 Euro a 1.500 Euro, qualora trattasi di produttori e detentori; 2) da 1.500 Euro a 4.500 Euro, qualora trattasi di trasportatori e destinatari;".

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
Articolo 2 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
Articolo 3 - Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
Articolo 4 - Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Articolo 5 - Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14
Articolo 6 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
Articolo 7 - Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15
Articolo 9 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
Articolo 10 - Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
Articolo 11 - Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
Articolo 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
Articolo 13 - Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
Articolo 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Articolo 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Articolo 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
Articolo 17 - Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
Articolo 18 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
Articolo 19 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
Articolo 20 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Articolo 21 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
Articolo 22 - Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Articolo 23 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
Articolo 24 - Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16
Articolo 25 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
Articolo 26 - Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Articolo 27 - Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
Articolo 28 - Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
Articolo 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
Articolo 30 - Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
Articolo 31 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Articolo 32 - Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
Articolo 33 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Articolo 34 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Articolo 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
Articolo 36 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
Articolo 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Articolo 38 - Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Articolo 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Articolo 40 - Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
Articolo 41 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Articolo 42 - Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
Articolo 43 - Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
Articolo 44 - Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Articolo 45 - Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Articolo 47 - Norme transitorie
Articolo 48 - Abrogazioni
Articolo 49 - Entrata in vigore