Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14
Articolo 4
Funzioni e compiti della Regione
Titolo II - Funzioni e programmazioneFunzioni e compiti della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali
ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell’articolo
118 della Costituzione, dall’articolo 10 della Legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme
di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo,
coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti
e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati; in particolare:
a) predispone il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi
della cultura, di cui all’articolo 7;
b) promuove, d’intesa e in concorso con gli organi statali competenti,
con gli enti locali e con i titolari di istituti e di luoghi della cultura,
nonché con altri soggetti pubblici e privati, il censimento, l’inventariazione
e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche dati
regionali, favorendo l’interoperabilità tra i diversi sistemi informatizzati;
c) coopera con il Ministero per i beni e le attività culturali e con
i soggetti proprietari in ordine alla tutela di beni mobili e immobili degli
enti locali o di interesse locale, o comunque inclusi nei musei, nei parchi
archeologici, negli ecomusei e nelle altre strutture degli enti locali o di
interesse locale, sottoposti a tutela o destinatari di contributi finanziari,
diretti e indiretti, della Regione;
d) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l’organizzazione
delle connesse attività, l’allargamento delle capacità e
delle competenze di fruizione culturale;
e) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dell’arte contemporanea
e ne favorisce la catalogazione;
f) promuove e coordina interventi di restauro dei beni culturali sulla base
di metodologie definite d’intesa con gli organi statali competenti, ai
sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
g) collabora alle azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e acquista
beni culturali anche attraverso l’esercizio del diritto di prelazione;
h) promuove, d’intesa con gli organi statali competenti, con le università
e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica
nel territorio della Sardegna;
i) esprime il parere per l’esportazione di opere d’arte, di cui
al comma 7 dell’articolo 68 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
l) esercita le funzioni e i compiti di soprintendenza dei beni librari, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, attraverso
il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari;
m) predispone e aggiorna l’Albo regionale degli istituti e dei luoghi
della cultura, di cui all’articolo 19;
n) determina, con il concorso degli organi statali competenti e delle organizzazioni
professionali, gli standard di qualità dei servizi degli istituti e dei
luoghi della cultura, di cui al comma 4 dell’articolo 1, e ne verifica
periodicamente la sussistenza;
o) contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici
concernenti l’intervento pubblico in tema di beni culturali a livello
nazionale e predispone, nel rispetto delle competenze statali, le linee guida
per i profili professionali e i percorsi formativi del personale degli istituti
e dei luoghi della cultura e promuove la formazione e l’aggiornamento
degli operatori;
p) coordina la rilevazione dei dati sugli istituti e luoghi della cultura, i
loro servizi, attività ed utenti;
q) promuove la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità
della gestione del patrimonio e dell’offerta culturale sul territorio;
r) assicura, su richiesta degli enti locali, servizi di supporto e di assistenza
tecnica, amministrativa e giuridica nelle materie della presente legge;
s) promuove azioni e accordi diretti all’integrazione sociale e multiculturale
e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi
bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati;
t) cura lo sviluppo e l’inserimento delle attività e dei servizi
degli istituti e dei luoghi della cultura della Sardegna nel contesto europeo
ed extraeuropeo, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione
delle persone e delle idee e gli scambi professionali;
u) esercita le funzioni che le sono attribuite da norme di attuazione statutaria.
2. La Regione, previa intesa con lo Stato, ai sensi del comma 3 dell’articolo
118 della Costituzione, esercita i compiti e le funzioni di soprintendenza regionale
dei beni culturali, fatte salve le competenze trasferite con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 480 del 1975.
3. La Regione e gli enti locali, nei rispettivi ambiti di competenza, possono
stipulare, anche mediante la partecipazione finanziaria agli oneri di gestione,
convenzioni o accordi con soggetti pubblici e privati titolari di istituti della
cultura o di raccolte museali o bibliografiche e documentarie di riconosciuto
interesse culturale, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale
da concorrere allo sviluppo del sistema regionale; le convenzioni e gli accordi
riguardano la partecipazione a specifiche iniziative e comportano l’obbligo,
per tali soggetti, di garantire l’accesso pubblico al proprio patrimonio
e ai relativi servizi culturali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, luniversità, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dellemigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore