Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura

Articolo 4

Funzioni e compiti della Regione

Titolo II - Funzioni e programmazione

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione, dall’articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati; in particolare:
a) predispone il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all’articolo 7;
b) promuove, d’intesa e in concorso con gli organi statali competenti, con gli enti locali e con i titolari di istituti e di luoghi della cultura, nonché con altri soggetti pubblici e privati, il censimento, l’inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche dati regionali, favorendo l’interoperabilità tra i diversi sistemi informatizzati;
c) coopera con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i soggetti proprietari in ordine alla tutela di beni mobili e immobili degli enti locali o di interesse locale, o comunque inclusi nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei e nelle altre strutture degli enti locali o di interesse locale, sottoposti a tutela o destinatari di contributi finanziari, diretti e indiretti, della Regione;
d) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l’organizzazione delle connesse attività, l’allargamento delle capacità e delle competenze di fruizione culturale;
e) promuove e coordina progetti per la valorizzazione dell’arte contemporanea e ne favorisce la catalogazione;
f) promuove e coordina interventi di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d’intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
g) collabora alle azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e acquista beni culturali anche attraverso l’esercizio del diritto di prelazione;
h) promuove, d’intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;
i) esprime il parere per l’esportazione di opere d’arte, di cui al comma 7 dell’articolo 68 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
l) esercita le funzioni e i compiti di soprintendenza dei beni librari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, attraverso il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari;
m) predispone e aggiorna l’Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all’articolo 19;
n) determina, con il concorso degli organi statali competenti e delle organizzazioni professionali, gli standard di qualità dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui al comma 4 dell’articolo 1, e ne verifica periodicamente la sussistenza;
o) contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l’intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale e predispone, nel rispetto delle competenze statali, le linee guida per i profili professionali e i percorsi formativi del personale degli istituti e dei luoghi della cultura e promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori;
p) coordina la rilevazione dei dati sugli istituti e luoghi della cultura, i loro servizi, attività ed utenti;
q) promuove la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio e dell’offerta culturale sul territorio;
r) assicura, su richiesta degli enti locali, servizi di supporto e di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica nelle materie della presente legge;
s) promuove azioni e accordi diretti all’integrazione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati;
t) cura lo sviluppo e l’inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura della Sardegna nel contesto europeo ed extraeuropeo, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali;
u) esercita le funzioni che le sono attribuite da norme di attuazione statutaria.
2. La Regione, previa intesa con lo Stato, ai sensi del comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione, esercita i compiti e le funzioni di soprintendenza regionale dei beni culturali, fatte salve le competenze trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975.
3. La Regione e gli enti locali, nei rispettivi ambiti di competenza, possono stipulare, anche mediante la partecipazione finanziaria agli oneri di gestione, convenzioni o accordi con soggetti pubblici e privati titolari di istituti della cultura o di raccolte museali o bibliografiche e documentarie di riconosciuto interesse culturale, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere allo sviluppo del sistema regionale; le convenzioni e gli accordi riguardano la partecipazione a specifiche iniziative e comportano l’obbligo, per tali soggetti, di garantire l’accesso pubblico al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l’università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dell’emigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore

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