Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura

Articolo 7

Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura

Titolo II - Funzioni e programmazione

Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura

1. La Regione, in coerenza con le finalità e i principi della presente legge e con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, elabora il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato Piano regionale, sulla base delle proposte e dei programmi degli enti locali. In sede di prima applicazione le proposte degli enti locali, elaborate dalle province d’intesa con i comuni singoli o associati, sono trasmesse alla Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; successivamente le proposte sono inserite nei programmi annuali provinciali di cui all’articolo 8.
2. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, previo il parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare e nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione- enti locali ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005. Il Piano ha, di norma, durata triennale e può essere aggiornato prima della scadenza con le medesime procedure.
3. Il Piano regionale contiene gli obiettivi e le priorità strategiche, nonché le relative linee di intervento; in particolare prevede:
a) la ripartizione delle risorse per la programmazione degli interventi per i beni, gli istituti e i luoghi della cultura, compresa la quota da trasferire agli enti locali e la definizione dei criteri per l’assegnazione dei contributi regionali;
b) gli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura necessari per ottenere il riconoscimento regionale, nonché i criteri per l’istituzione di musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici, tenuto conto delle esigenze di differenziazione e di equilibrio territoriale dell’offerta culturale, nonché di sostenibilità culturale del progetto;
c) le metodologie e gli standard definiti a livello nazionale e internazionale che i musei, i parchi archeologici, gli ecomusei, le biblioteche e gli archivi storici devono adottare per l’inventariazione e la catalogazione;
d) i requisiti professionali del personale da impiegare nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei, nelle biblioteche e negli archivi storici;
e) le linee dell’intervento regionale per la conservazione dei beni culturali, per la ricerca archeologica e paleontologica e per l’arte contemporanea;
f) gli orientamenti per la realizzazione delle attività didattiche, scientifiche e culturali, di promozione della lettura e di accompagnamento alla fruizione;
g) le direttive per la redazione di statuti e regolamenti, nonché le forme di intesa e di cooperazione tra gli enti locali e gli altri soggetti pubblici, privati ed ecclesiastici;
h) gli indirizzi per la promozione e comunicazione dei sistemi museali e bibliotecari;
i) i criteri per la valutazione di efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari, in conformità alle priorità strategiche e agli obiettivi stabiliti;
l) ogni altro intervento rivolto ad assicurare il funzionamento e lo sviluppo del sistema regionale degli istituti e dei luoghi della cultura.
4. Il Piano regionale è predisposto entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge ed attuato tramite programmi annuali approvati dalla Giunta regionale

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l’università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dell’emigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore