Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura

Articolo 9

Musei

Titolo III - Istituti e luoghi della cultura
Capo I - Sistema museale della Sardegna

Musei

1. Il museo è un’istituzione permanente aperta al pubblico, che, in armonia con i principi sanciti dall’articolo 9 della Costituzione, acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali, salvaguardando e portando a conoscenza dei cittadini testimonianze di cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di diletto.
2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai musei di ente locale o di interesse locale le raccolte museali, comprese quelle relative ai temi dell’emigrazione, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, gli ecomusei, i siti di interesse naturalistico e i beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata, che rivestono particolare interesse e che possono essere funzionalmente integrati nell’organizzazione museale regionale.
3. I musei hanno il compito di:
a) conservare, ordinare, catalogare, incrementare ed esporre le proprie collezioni;
b) assicurare la fruizione pubblica e la valorizzazione delle collezioni, anche tramite l’organizzazione di mostre e altre attività culturali;
c) organizzare eventuali mostre temporanee su tematiche conformi alla missione e alle caratteristiche del museo;
d) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione, anche in rapporto con le istituzioni scolastiche;
e) sviluppare programmi di studio e di ricerca a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università e centri di ricerca;
f) operare in collegamento e in collaborazione con altri musei e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali;
g) svolgere opera di sensibilizzazione circa i temi della salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, agendo quale presidio per la tutela del territorio;
h) attivare rapporti con l’imprenditoria locale per creare un’offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione.
4. I musei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l’università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dell’emigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore