Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14
Articolo 8
Piani provinciali
Titolo II - Funzioni e programmazionePiani provinciali
1. Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale di cui
all’articolo 7, d’intesa con i comuni singoli o associati e sentiti
i responsabili dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei, delle biblioteche
e degli archivi storici di ente locale e di interesse locale del proprio territorio,
la provincia approva il piano provinciale degli interventi per i beni culturali
e gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato piano provinciale.
2. Il piano provinciale, di norma di durata triennale, e i relativi programmi
annuali di attuazione, specificano i progetti e le iniziative della provincia
e dei comuni, singoli o associati, con indicazione delle relative risorse e stabiliscono,
inoltre, le modalità di richiesta dell’intervento provinciale, i
criteri e le priorità per la concessione, l’erogazione, la revoca
dei contributi e i termini di presentazione delle richieste.
3. La provincia, entro il mese di ottobre, trasmette alla Regione una relazione
sull’attuazione del programma annuale del piano provinciale e sui risultati
del relativo monitoraggio.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, luniversità, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dellemigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore