Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14
Articolo 11
Ecomusei
Titolo III - Istituti e luoghi della culturaCapo I - Sistema museale della Sardegna
Ecomusei
1. L’ecomuseo è un’istituzione culturale volta a rappresentare,
valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e
l’identità di un territorio e della popolazione che vi è
storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una
logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti
pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.
2. Gli ecomusei hanno il compito di:
a) documentare e conservare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazioni
materiali ed immateriali, attraverso la salvaguardia e la ricostruzione di edifici
e ambienti secondo i criteri dell’edilizia tradizionale e nel rispetto
di un corretto rapporto tra consumo e rinnovamento delle risorse, nonché
attraverso il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali, anche nella
prospettiva di proporre al mercato turistico servizi, attività e produzioni
locali sostenibili e a basso impatto ambientale;
b) predisporre percorsi nel paesaggio volti a far conoscere le caratteristiche
del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali,
produttive, etnoantropologiche;
c) promuovere e realizzare attività di ricerca e progetti educativi relativi
all’ambiente e alla cultura locale, rivolti prioritariamente alle istituzioni
scolastiche;
d) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti
informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione
e di informazione;
e) cooperare con ecomusei di altre realtà territoriali;
f) favorire l’inserimento dell’offerta ecomuseale nei programmi
di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici
locali;
g) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo
locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.
3. Gli ecomusei svolgono il ruolo di catalizzatori dei processi di valorizzazione
condivisa dei territori e dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali,
attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle istituzioni culturali
e scolastiche e delle associazioni del territorio.
4. Gli ecomusei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente
qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi
competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività
e utenti.
5. Gli ecomusei sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni
interessate e sulla base del possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza nel territorio di risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche,
storiche di particolare rilievo e messa a disposizione di almeno un edificio
caratteristico di interesse storico;
b) coinvolgimento di associazioni operanti nel territorio nel settore della
valorizzazione della cultura locale, mediante accordi di programma indicanti
compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni partecipante;
c) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale;
d) partecipazione attiva dei residenti al progetto e ampio coinvolgimento delle
realtà economiche locali.
6. L’istituzione degli ecomusei è promossa da comuni singoli o
associati.
7. Ogni ecomuseo ha una propria denominazione e un proprio marchio esclusivo,
coerente graficamente con il sistema di identità visiva del patrimonio
culturale di cui al comma 4 dell’articolo 18.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, luniversità, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dellemigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore