Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura

Articolo 10

Parchi archeologici

Titolo III - Istituti e luoghi della cultura
Capo I - Sistema museale della Sardegna

Parchi archeologici

1. Il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze archeologiche, insieme a valori storici, paesaggistici o ambientali, organizzato e gestito per assicurarne la fruizione e la valorizzazione a fini scientifici e culturali. Sono equiparati ai parchi archeologici i complessi monumentali e, in particolare, santuari, chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di difesa costiera, edificati anche in epoche diverse e che, con il tempo, hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica ed etnoantropologica.
2. I parchi archeologici hanno lo scopo di salvaguardare, conservare, gestire e difendere il patrimonio archeologico, architettonico, ambientale e paesaggistico regionale ed hanno il compito di:
a) perseguire la conservazione e la salvaguardia degli interessi storico- archeologici e paesaggisticoambientali;
b) promuovere e realizzare iniziative volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini riguardo ai problemi della tutela del patrimonio culturale;
c) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione;
d) promuovere progetti educativi relativi all’archeologia, alla storia, alla cultura locale, all’ambiente e al paesaggio, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche; e) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;
f) promuovere ogni iniziativa utile alla conoscenza del patrimonio culturale e allo sviluppo locale e turistico del territorio;
g) cooperare con i musei del territorio;
h) attivare rapporti con l’imprenditoria locale per creare un’offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione, anche con i musei e le biblioteche locali;
i) favorire l’inserimento della propria offerta culturale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;
l) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.
3. I parchi archeologici assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.
4. I parchi archeologici sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni locali interessate, sentite le soprintendenze competenti, secondo i criteri definiti nel Piano regionale di cui all’articolo 7; il perimetro del parco può subire variazioni in aumento qualora lo richiedano nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di reperti.
5. Il parco archeologico, in funzione della sua gestione, può essere suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate, nel rispetto comunque delle previsioni del Piano paesaggistico regionale, e si articola in:
a) zona archeologica, ossia l’area su cui insistono i beni (monumenti, insiemi architettonici ed emergenze d’interesse archeologico);
b) zona ambientale e paesaggistica, comprendente l’area di rispetto intorno alla zona archeologica e idonea a garantire l’inserimento e la conservazione dei valori paesaggistici del contesto in cui la zona archeologica è inserita;
c) zona naturale attrezzata, comprendente le aree residue del parco in cui possono essere attrezzati servizi ad uso esclusivamente scientifico, culturale, ricreativo e turistico ai fini di valorizzazione e fruizione dell’area archeologica e di accoglienza dei visitatori.
6. L’istituzione dei parchi archeologici è condizionata al possesso preliminare dei seguenti requisiti:
a) presenza nel territorio di risorse archeologiche, architettoniche, artistiche, storiche di rilevante interesse regionale;
b) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale.
7. La Regione favorisce il coinvolgimento di più comuni nei cui territori siano presenti beni di cui al comma 1, al fine di realizzare modalità integrate di gestione e valorizzazione.
8. I parchi archeologici sono funzionalmente integrati nell’organizzazione museale regionale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l’università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dell’emigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore