Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14
Articolo 17
Osservatorio regionale delle biblioteche
Titolo III - Istituti e luoghi della culturaCapo II - Sistema bibliotecario della Sardegna
Osservatorio regionale delle biblioteche
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge è istituito
l’Osservatorio regionale delle biblioteche, organismo tecnico scientifico
con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo
alla stesura del Piano regionale di cui all’articolo 7, alla sua attuazione
e alla qualità culturale e scientifica del Sistema bibliotecario della
Sardegna e alla istituzione di nuove biblioteche e archivi storici.
2. L’Osservatorio è istituito con decreto dell’Assessore regionale
competente ed è composto da:
a) due direttori di biblioteche di ente locale e un responsabile di sistemi bibliotecari,
eletti rispettivamente dai direttori delle biblioteche di ente locale e dai responsabili
dei sistemi bibliotecari;
b) un rappresentante degli archivi storici di ente locale eletto dai direttori
degli archivi di ente locale;
c) un rappresentante delle biblioteche e archivi ecclesiastici designato dalla
Conferenza episcopale sarda;
d) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie
locali;
e) due esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di biblioteche
eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;
f) un rappresentante dell’Associazione italiana biblioteche designato dal
presidente regionale dell’associazione;
g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori
delle biblioteche e degli archivi di ente locale da queste designati;
h) i dirigenti del Servizio beni librari dell’Assessorato regionale competente
e della biblioteca regionale.
Possono far parte dell’Osservatorio, previo accordo con l’ente di
appartenenza, un rappresentante delle biblioteche e degli archivi statali designato
dal Ministero per i beni e le attività culturali, un responsabile dei sistemi
bibliotecari, se formalmente istituiti, delle due università della Sardegna
da queste designato e un rappresentante delle biblioteche scolastiche designato
dalla Direzione scolastica regionale.
3. I membri dell’Osservatorio, alla prima seduta, eleggono il presidente.
L’Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce
almeno due volte l’anno su convocazione del suo presidente. Le funzioni
di segreteria dell’Osservatorio sono svolte da un funzionario dell’Assessorato
regionale competente.
4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l’Osservatorio presenta all’Assessore
regionale competente la relazione annuale sullo stato del Sistema bibliotecario
della Sardegna ed esprime, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta
competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull’efficienza
ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno; le risultanze
di tale valutazione costituiscono un elemento informativo rilevante ai fini della
ripartizione, per gli anni successivi, dei finanziamenti di cui all’articolo
21.
5. Ai componenti dell’Osservatorio regionale delle biblioteche sono attribuiti
le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, luniversità, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dellemigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore