Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura

Articolo 17

Osservatorio regionale delle biblioteche

Titolo III - Istituti e luoghi della cultura
Capo II - Sistema bibliotecario della Sardegna

Osservatorio regionale delle biblioteche

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge è istituito l’Osservatorio regionale delle biblioteche, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano regionale di cui all’articolo 7, alla sua attuazione e alla qualità culturale e scientifica del Sistema bibliotecario della Sardegna e alla istituzione di nuove biblioteche e archivi storici.
2. L’Osservatorio è istituito con decreto dell’Assessore regionale competente ed è composto da:
a) due direttori di biblioteche di ente locale e un responsabile di sistemi bibliotecari, eletti rispettivamente dai direttori delle biblioteche di ente locale e dai responsabili dei sistemi bibliotecari;
b) un rappresentante degli archivi storici di ente locale eletto dai direttori degli archivi di ente locale;
c) un rappresentante delle biblioteche e archivi ecclesiastici designato dalla Conferenza episcopale sarda;
d) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;
e) due esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di biblioteche eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;
f) un rappresentante dell’Associazione italiana biblioteche designato dal presidente regionale dell’associazione;
g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori delle biblioteche e degli archivi di ente locale da queste designati;
h) i dirigenti del Servizio beni librari dell’Assessorato regionale competente e della biblioteca regionale.
Possono far parte dell’Osservatorio, previo accordo con l’ente di appartenenza, un rappresentante delle biblioteche e degli archivi statali designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, un responsabile dei sistemi bibliotecari, se formalmente istituiti, delle due università della Sardegna da queste designato e un rappresentante delle biblioteche scolastiche designato dalla Direzione scolastica regionale.
3. I membri dell’Osservatorio, alla prima seduta, eleggono il presidente. L’Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del suo presidente. Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono svolte da un funzionario dell’Assessorato regionale competente.
4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l’Osservatorio presenta all’Assessore regionale competente la relazione annuale sullo stato del Sistema bibliotecario della Sardegna ed esprime, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull’efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno; le risultanze di tale valutazione costituiscono un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione, per gli anni successivi, dei finanziamenti di cui all’articolo 21.
5. Ai componenti dell’Osservatorio regionale delle biblioteche sono attribuiti le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l’università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dell’emigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore