Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14
Articolo 6
Funzioni e compiti dei comuni
Titolo II - Funzioni e programmazioneFunzioni e compiti dei comuni
1. I comuni sono i primi custodi dei valori della cultura e dell’identità
locale e operano per la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della
comunità regionale e delle singole comunità della Sardegna.
2. I comuni concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni
culturali della Sardegna ed esercitano le funzioni indicate al comma 2 dell’articolo
77 della legge regionale n. 9 del 2006 e quelle non espressamente riservate dalla
legislazione vigente allo Stato, alla Regione o alle province; provvedono in particolare:
a) in concorso con le province, all’elaborazione dei piani provinciali di
cui all’articolo 8;
b) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle
attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura di cui
hanno titolarità o loro affidati;
c) alla cura e alla conservazione delle aree e dei parchi archeologici e dei complessi
monumentali di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione
di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro secondo metodologie concordate
con la Regione e con gli organi statali competenti;
d) all’integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità
o loro affidati, nei sistemi museali e bibliotecari e alla collaborazione con
le istituzioni scolastiche e universitarie e con le associazioni culturali e sociali
presenti sul territorio;
e) all’organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento
alla fruizione e all’informazione sul proprio territorio;
f) al monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi
della cultura operanti in ambito locale.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 i comuni si avvalgono di personale
professionalizzato, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi
della cultura di propria pertinenza.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, luniversità, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dellemigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore