Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura

Articolo 16

Sistemi bibliotecari

Titolo III - Istituti e luoghi della cultura
Capo II - Sistema bibliotecario della Sardegna

Sistemi bibliotecari

1. La Regione promuove il Sistema bibliotecario della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire il conseguimento sul territorio regionale, a costi ottimali, degli obiettivi di acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio librario e documentario e la qualità dei servizi al pubblico.
2. Il Sistema bibliotecario della Sardegna si ispira ai principi espressi nel manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, adotta la cooperazione territoriale come base dello sviluppo programmato dei servizi e si articola su base territoriale. Aderiscono al Sistema bibliotecario della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, le biblioteche regionali, le biblioteche di aziende o enti regionali, le biblioteche di ente e di interesse locale, i sistemi bibliotecari territoriali. Vi possono aderire, previe le opportune intese e purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale, le biblioteche statali e le biblioteche di proprietà di soggetti pubblici e privati presenti nel territorio.
3. I sistemi bibliotecari territoriali sono aggregazioni di biblioteche e costituiscono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualità e lo sviluppo dei servizi.
4. I sistemi bibliotecari hanno il compito di:
a) organizzare i servizi nel territorio e il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica;
b) pianificare l’incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate, ed elaborare protocolli per la gestione delle collezioni, per la revisione e lo scarto dei documenti, per l’uniformità delle procedure amministrative;
c) attivare la catalogazione partecipata e la manutenzione del catalogo, nonché organizzare e gestire il prestito interbibliotecario favorendo la più ampia circolazione dei documenti;
d) organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari;
e) svolgere attività di assistenza biblioteconomia e tecnologica alle biblioteche associate;
f) raccogliere ed elaborare annualmente le rilevazioni dei dati su servizi, attività e utenti delle biblioteche associate e trasmetterle alle province;
g) collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio incentivando in particolare l’integrazione delle biblioteche scolastiche, singole o organizzate in reti;
h) promuovere servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio integrandoli nei sistemi bibliotecari operanti nel territorio.
5. I sistemi bibliotecari sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione anche tra enti o biblioteche di uno stesso ente, ovvero entrambi. Sono regolati da un atto approvato dagli enti titolari, elaborato in armonia con i principi e le finalità della presente legge; tali accordi devono prevedere:
a) l’ambito territoriale e la struttura organizzativa;
b) le funzioni del sistema;
c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
d) i servizi tecnico-amministrativi comuni;
e) il personale assegnato a tali servizi;
f) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.
6. I sistemi bibliotecari, istituiti in aree territorialmente omogenee, sono riconosciuti dalla Regione, sentiti gli enti locali interessati. Ai sistemi bibliotecari possono aderire, purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, biblioteche pubbliche e private, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l’università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dell’emigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore