Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14
Articolo 16
Sistemi bibliotecari
Titolo III - Istituti e luoghi della culturaCapo II - Sistema bibliotecario della Sardegna
Sistemi bibliotecari
1. La Regione promuove il Sistema bibliotecario della Sardegna quale organizzazione
di rete rivolta a favorire il conseguimento sul territorio regionale, a costi
ottimali, degli obiettivi di acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio
librario e documentario e la qualità dei servizi al pubblico.
2. Il Sistema bibliotecario della Sardegna si ispira ai principi espressi nel
manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, adotta la cooperazione territoriale
come base dello sviluppo programmato dei servizi e si articola su base territoriale.
Aderiscono al Sistema bibliotecario della Sardegna, purché provvisti degli
standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano
regionale di cui all’articolo 7, le biblioteche regionali, le biblioteche
di aziende o enti regionali, le biblioteche di ente e di interesse locale, i sistemi
bibliotecari territoriali. Vi possono aderire, previe le opportune intese e purché
provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni
definiti dal Piano regionale, le biblioteche statali e le biblioteche di proprietà
di soggetti pubblici e privati presenti nel territorio.
3. I sistemi bibliotecari territoriali sono aggregazioni di biblioteche e costituiscono
lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria,
la valorizzazione delle risorse, la qualità e lo sviluppo dei servizi.
4. I sistemi bibliotecari hanno il compito di:
a) organizzare i servizi nel territorio e il coordinamento dei programmi delle
biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica;
b) pianificare l’incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso
forme di acquisto centralizzate, ed elaborare protocolli per la gestione delle
collezioni, per la revisione e lo scarto dei documenti, per l’uniformità
delle procedure amministrative;
c) attivare la catalogazione partecipata e la manutenzione del catalogo, nonché
organizzare e gestire il prestito interbibliotecario favorendo la più ampia
circolazione dei documenti;
d) organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi
bibliotecari;
e) svolgere attività di assistenza biblioteconomia e tecnologica alle biblioteche
associate;
f) raccogliere ed elaborare annualmente le rilevazioni dei dati su servizi, attività
e utenti delle biblioteche associate e trasmetterle alle province;
g) collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio
incentivando in particolare l’integrazione delle biblioteche scolastiche,
singole o organizzate in reti;
h) promuovere servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio
integrandoli nei sistemi bibliotecari operanti nel territorio.
5. I sistemi bibliotecari sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione
anche tra enti o biblioteche di uno stesso ente, ovvero entrambi. Sono regolati
da un atto approvato dagli enti titolari, elaborato in armonia con i principi
e le finalità della presente legge; tali accordi devono prevedere:
a) l’ambito territoriale e la struttura organizzativa;
b) le funzioni del sistema;
c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
d) i servizi tecnico-amministrativi comuni;
e) il personale assegnato a tali servizi;
f) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.
6. I sistemi bibliotecari, istituiti in aree territorialmente omogenee, sono riconosciuti
dalla Regione, sentiti gli enti locali interessati. Ai sistemi bibliotecari possono
aderire, purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi
e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, biblioteche
pubbliche e private, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale,
presenti nel territorio.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, luniversità, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dellemigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore