Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14
Articolo 12
Sistemi museali
Titolo III - Istituti e luoghi della culturaCapo I - Sistema museale della Sardegna
Sistemi museali
1. La Regione promuove il Sistema museale della Sardegna quale organizzazione
di rete rivolta a favorire sul territorio regionale la fruizione dei beni culturali
e la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione ai
fini della conoscenza del patrimonio culturale da parte dei residenti e della
promozione del turismo culturale.
2. Il Sistema museale della Sardegna adotta la cooperazione come base dello sviluppo
programmato dei servizi e delle attività e si articola su base territoriale.
Aderiscono al Sistema museale della Sardegna, purché provvisti degli standard
minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale
di cui all’articolo 7, i musei regionali, ossia quelli promossi dalla Regione
con la partecipazione di enti pubblici o privati e di istituzioni scientifiche
e di ricerca, i musei di ente locale, i parchi archeologici, gli ecomusei e i
sistemi museali territoriali; vi possono aderire, previe le opportune intese e
purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e
delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, musei
pubblici e privati, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale,
presenti nel territorio.
3. I sistemi museali sono aggregazioni di musei e costituiscono lo strumento per
mezzo del quale gli enti locali attuano la cooperazione e l’integrazione
dell’offerta culturale, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi, promuovono
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei
loro territori.
4. I sistemi museali hanno i seguenti compiti:
a) coordinare la programmazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati;
b) cooperare con il sistema informativo regionale e assicurare la circolazione
delle informazioni, nonché la divulgazione degli studi e delle ricerche;
c) istituire e gestire servizi comuni agli istituti e ai luoghi della cultura
associati;
d) promuovere le attività comuni di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale;
e) raccogliere ed elaborare le rilevazioni sui servizi, sulle attività
e sugli utenti dei musei associati e trasmetterle alle province;
f) coordinare la collaborazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati
con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio.
5. I sistemi museali sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione
tra enti e il loro funzionamento è regolato da un atto approvato dagli
enti titolari e redatto in armonia con i principi e le finalità della presente
legge; gli accordi formali per l’istituzione dei sistemi devono prevedere:
a) l’ambito territoriale e la struttura organizzativa;
b) le funzioni del sistema museale;
c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
d) i servizi tecnico-amministrativi comuni e il relativo personale;
e) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.
6. I musei possono istituire altre forme di collaborazione attraverso reti regionali
tematiche, con particolare riguardo all’istituzione della rete mussale dell’emigrazione.
I sistemi museali territoriali e le reti tematiche sono riconosciuti dalla Regione,
su proposta degli enti locali interessati. Possono aderire ai sistemi museali
territoriali o alle reti tematiche, previe le opportune intese e purché
provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni
definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, musei pubblici e privati,
o istituti e luoghi della cultura equiparati di qualsiasi natura giuridica e titolarità.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, luniversità, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dellemigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore