Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura

Articolo 12

Sistemi museali

Titolo III - Istituti e luoghi della cultura
Capo I - Sistema museale della Sardegna

Sistemi museali

1. La Regione promuove il Sistema museale della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire sul territorio regionale la fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione ai fini della conoscenza del patrimonio culturale da parte dei residenti e della promozione del turismo culturale.
2. Il Sistema museale della Sardegna adotta la cooperazione come base dello sviluppo programmato dei servizi e delle attività e si articola su base territoriale.
Aderiscono al Sistema museale della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, i musei regionali, ossia quelli promossi dalla Regione con la partecipazione di enti pubblici o privati e di istituzioni scientifiche e di ricerca, i musei di ente locale, i parchi archeologici, gli ecomusei e i sistemi museali territoriali; vi possono aderire, previe le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, musei pubblici e privati, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio.
3. I sistemi museali sono aggregazioni di musei e costituiscono lo strumento per mezzo del quale gli enti locali attuano la cooperazione e l’integrazione dell’offerta culturale, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei loro territori.
4. I sistemi museali hanno i seguenti compiti:
a) coordinare la programmazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati;
b) cooperare con il sistema informativo regionale e assicurare la circolazione delle informazioni, nonché la divulgazione degli studi e delle ricerche;
c) istituire e gestire servizi comuni agli istituti e ai luoghi della cultura associati;
d) promuovere le attività comuni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale;
e) raccogliere ed elaborare le rilevazioni sui servizi, sulle attività e sugli utenti dei musei associati e trasmetterle alle province;
f) coordinare la collaborazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio.
5. I sistemi museali sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione tra enti e il loro funzionamento è regolato da un atto approvato dagli enti titolari e redatto in armonia con i principi e le finalità della presente legge; gli accordi formali per l’istituzione dei sistemi devono prevedere:
a) l’ambito territoriale e la struttura organizzativa;
b) le funzioni del sistema museale;
c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
d) i servizi tecnico-amministrativi comuni e il relativo personale;
e) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.
6. I musei possono istituire altre forme di collaborazione attraverso reti regionali tematiche, con particolare riguardo all’istituzione della rete mussale dell’emigrazione. I sistemi museali territoriali e le reti tematiche sono riconosciuti dalla Regione, su proposta degli enti locali interessati. Possono aderire ai sistemi museali territoriali o alle reti tematiche, previe le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, musei pubblici e privati, o istituti e luoghi della cultura equiparati di qualsiasi natura giuridica e titolarità.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l’università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dell’emigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore