Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14
Articolo 20
Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Titolo III - Istituti e luoghi della culturaCapo IV - Enti e istituzioni culturali
Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
1. La Regione, anche in concorso con enti pubblici territoriali, interviene con
contributi annuali a sostegno delle attività e del funzionamento di enti e istituzioni culturali
e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale. Ai fini
dell’ottenimento del contributo regionale gli enti e le istituzioni culturali
devono: (1)
a) essere stati istituiti con legge della Regione e svolgere i compiti stabiliti
dalla stessa legge, oppure essere in possesso di personalità giuridica;
b) essere costituiti e svolgere un’attività continuativa da almeno
cinque anni;
c) disporre di una sede adeguata e di attrezzature idonee per lo svolgimento delle
proprie attività;
d) non avere fini di lucro;
e) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di
elaborazione documentata e fruibile, realizzata anche attraverso seminari permanenti,
corsi, concorsi, convegni, mostre, premi letterari e altre manifestazioni di valore
culturale e scientifico;
f) svolgere e fornire servizi di accertato valore collegati alla propria attività
di ricerca;
g) pubblicare i risultati della propria attività culturale e scientifica;
h) predisporre e attuare programmi triennali di attività;
i) documentare l’attività svolta nel triennio precedente la richiesta
di contributo, nonché presentare i relativi rendiconti annuali approvati
dagli organi statutari competenti.
2. Gli enti e le istituzioni che operano sulle medesime tematiche devono coordinare
tra loro la programmazione e lo svolgimento delle attività.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione istituisce un fondo unico
la cui articolazione è definita con decreto dell’Assessore regionale
competente sulla base del parere di una apposita commissione scientifica costituita
da tre esperti di riconosciuta e documentata competenza nazionale ed internazionale,
nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, ed incaricata dell’accertamento
dei requisiti di cui al comma 1 e della valutazione delle attività programmate
e realizzate. La commissione dura in carica per l’intera legislatura; ai
componenti della commissione sono attribuiti le indennità e i rimborsi
previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987.
4. In sede di prima applicazione gli enti e le istituzioni culturali e scientifiche
già finanziati con leggi regionali devono conseguire i requisiti di cui
al comma 1 entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. (1)
5. La Regione, attraverso apposito capitolo di bilancio, può concorrere
con contributi annuali all’organizzazione di manifestazioni celebrative
di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna.
5 bis. A favore degli enti e istituzioni culturali e scientifiche di cui al comma 1, beneficiari dei contributi, può essere disposta, su presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, di importo corrispondente, l’erogazione di un’anticipazione finanziaria nella misura massima dell’80 per cento del contributo concesso. (2)
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(1) Comma modificato dall'art. 4, comma 9 lettera a)-b), LR 5/3/2008, n. 3.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 9 lettera c), LR 5/3/2008, n. 3.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, luniversità, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dellemigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore