Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 20/9/2006 n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura

Articolo 5

Funzioni e compiti delle province

Titolo II - Funzioni e programmazione

Funzioni e compiti delle province

1. Le province concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano i compiti e le funzioni indicati al comma 1 dell’articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006; in particolare, nel rispetto degli indirizzi regionali:
a) programmano e coordinano, con il concorso dei comuni, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio provinciale e istituiscono i sistemi museali e bibliotecari provinciali, cui aderiscono gli istituti, i luoghi della cultura e i sistemi del territorio;
b) approvano, sulla base delle proposte dei comuni singoli o associati, il piano provinciale di cui all’articolo 8, suddiviso per singoli settori d’intervento;
c) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;
d) curano il monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito provinciale;
e) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale;
f) coordinano e pubblicano un calendario trimestrale e annuale delle attività degli istituti e dei luoghi della cultura organizzate in ambito provinciale e lo trasmettono alla Regione.
2. Le province erogano annualmente contributi propri e regionali agli istituti e ai luoghi della cultura di ente locale e d’interesse locale e ai sistemi museali e bibliotecari operanti nell’ambito provinciale sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale di cui all’articolo 7. In particolare erogano ai comuni singoli o associati del proprio territorio contributi per:
a) la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale;
b) la gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici;
c) il funzionamento dei sistemi museali e bibliotecari;
d) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo le province si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente a istituti e luoghi della cultura operanti sul territorio provinciale.
4. La Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l’università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati
Articolo 4 - Funzioni e compiti della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti delle province
Articolo 6 - Funzioni e compiti dei comuni
Articolo 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Articolo 8 - Piani provinciali
Articolo 9 - Musei
Articolo 10 - Parchi archeologici
Articolo 11 - Ecomusei
Articolo 12 - Sistemi museali
Articolo 13 - Rete museale dell’emigrazione
Articolo 14 - Osservatorio regionale dei musei
Articolo 15 - Biblioteche e archivi storici degli enti territoriali
Articolo 16 - Sistemi bibliotecari
Articolo 17 - Osservatorio regionale delle biblioteche
Articolo 18 - Sistema informativo del patrimonio culturale
Articolo 19 - Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 20 - Enti e istituzioni culturali - Celebrazioni
Articolo 21 - Finanziamenti regionali
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Norma transitoria
Articolo 25 - Entrata in vigore