Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45

Norme per la gestione integrata dei rifiuti

Articolo 2

Principi

TITOLO I - Norme generali

Principi

1. La programmazione, anche negoziata, l’organizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti si conformano ai principi stabiliti dal presente articolo, che costituiscono criteri vincolanti per l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. I rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La Regione, le province e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze ed in particolare nell’esercizio delle funzioni di programmazione e di autorizzazione, adottano le misure necessarie e favoriscono le iniziative atte a realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti. A tal fine:
a) sono favorite la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti e, in secondo luogo, la progressiva riduzione del flusso dei rifiuti avviati ad operazioni di smaltimento attraverso il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero degli stessi nell’ottica della realizzazione di una politica di programmazione assistita per una minore produzione di rifiuti e di riciclo di prodotto esausti;
b) il recupero dai rifiuti di materiali e prodotti di consumo è considerato preferibile rispetto al recupero energetico, salvi casi di comprovate ragioni di natura tecnica, economica ed ambientale;
c) è assicurato lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e protezione della salute e dell’ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli. In attuazione di detto principio i rifiuti urbani non pericolosi devono essere smaltiti all’interno del territorio regionale, con una progressiva autosufficienza a livello di singolo ambito territoriale ottimale; per gli altri rifiuti, invece, il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento è attuato tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinate tipologie di rifiuti;
d) l’azione amministrativa in materia di gestione dei rifiuti si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, per contenere i costi di gestione dei rifiuti e rispettare gli standard qualitativi ed i principi per l’erogazione dei servizi a salvaguardia in particolare degli utenti;
e) sono attuati gli strumenti di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento ovvero prevedere per i settori di interesse il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
f) sono salvaguardati ed incrementati i livelli occupazionali e garantite le condizioni contrattuali degli operatori del settore, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;
g) favorisce l’applicazione di nuove tecnologie che determinino una riduzione dei fattori inquinanti.
4. Ai fini dell’attuazione del principio della vicinanza e della limitazione della movimentazione dei rifiuti di cui al comma 3, lettera c), ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettere b) ed i), del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti sono prodotti nel luogo dove si svolgono le attività dalle quali sono originati o dove sono effettuate operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni di trattamento di rifiuti, a condizione che dopo detti trattamenti la natura o la composizione di detti rifiuti sia modificata, conseguentemente, il soggetto che svolge dette attività, è qualificabile come produttore.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità
Articolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dell’Autorità d’Ambito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sull’attuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dell’AdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano d’Ambito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nell’ambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore