Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45
Articolo 4
Competenze della Regione
TITOLO II - Competenze e organizzazione
CAPO I - Competenze istituzionali
Competenze della Regione
1. Spettano alla Regione le competenze di cui all’art. 196 del D.Lgs. n. 152/2006 ed in particolare l’esercizio delle seguenti funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione:
a) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento del piano regionale di cui all’art. 9 e del piano regionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati di cui all’art. 55, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006;
b) la delimitazione degli ATO per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le linee guida generali di cui all’art. 195, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006 e le procedure di cui all’art. 14 della presente legge, nonché la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;
c) la disciplina del controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 200, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
d) l’approvazione dei PdA, previa verifica di conformità con le previsioni del piano regionale;
e) l’elaborazione di norme tecniche ed amministrative per la gestione integrata dei rifiuti nonché per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle province;
f) la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’art. 195, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006;
g) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’art. 195, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
h) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
i) l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l’autorizzazione alle modifiche ed il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’art. 195, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 salvo quelle delegate alle province ai sensi dell’art. 5, comma 3 della presente legge;
j) l’autorizzazione degli impianti mobili e degli impianti di ricerca e sperimentazione di cui, rispettivamente, agli articoli 208, comma 15, e 211 del D.Lgs. n. 152/2006;
k) l’adozione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni di propria competenza;
l) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione dei rifiuti che lo stesso attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
m) la definizione di criteri per la redazione, da parte delle AdA, del regolamento di cui all’art. 6, comma 1 della presente legge;
n) le informazioni, i dati e gli altri contenuti minimi della comunicazione di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché i documenti da allegare alla stessa;
o) l’incentivazione delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente legge e del piano regionale, ed in particolare: la riduzione della produzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti; il passaggio da tassa a tariffa; la rilocalizzazione di impianti di trattamento secondo i criteri stabiliti dal piano regionale;
p) la stipula di accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti;
q) la definizione di criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l’utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché di recupero dei rifiuti con procedura semplificata;
r) l’emanazione di linee-guida e criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
s) l’adozione dello schema-tipo di contratto di servizio per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in conformità ai criteri ed indirizzi di cui all’art. 195, comma 1, lettere l), m), n) e o) del D.Lgs. n. 152/2006;
t) l’adozione dello schema-tipo dello statuto e della convenzione della forma di cooperazione di cui all’art. 16 della presente legge;
u) la definizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in conformità delle vigenti disposizioni statali;
v) l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati al di fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, nel caso di mancata attivazione da parte delle province ai sensi dell’art. 34, comma 4 della presente legge. (1)
2. La Regione privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento; tale disposizione non si applica alle discariche.
3. L’adozione degli atti di cui al comma 1, lettere a), b), f), e g), è di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; l’adozione degli atti di cui al comma 1, lettere c), d), e), h), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), è attribuita alla competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale; gli atti di cui al comma 1, lettere i), j) e k) sono adottati dalla Direzione competente in materia della Giunta Regionale, secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche. (2)
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di cui alla L.R. 29 luglio 1998, n. 64(Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata “ARTA”) ed, in caso di necessità, mediante apposita convenzione, con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente ed i servizi tecnici, (di seguito denominata “APAT”), di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61(Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) e successive modifiche ed integrazioni.
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(1) Lettera modificata dall'art.1, L.R. 21/11/2008, n. 16.
(2) Comma sotituito dall'art.1, L.R. 21/11/2008, n. 16.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalitàArticolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dellAutorità dAmbito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sullattuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dellAdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano dAmbito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma dazione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli dintesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nellambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per lautosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore