Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45
Articolo 64
Sanzioni
TITOLO IX - Fondo ambientale, incentivi, tariffe, compensazioni e sanzioni
CAPO IV - Sistema sanzionatorio
Sanzioni
1. Per chiunque viola divieti ed obblighi previsti dai seguenti articoli della presente legge:
a) art. 5, comma, 8;
b) art. 6, comma 5;
c) art. 7, comma 15;
d) art. 23, commi 1, 10, 11;
e) art. 27, comma 6;
f) art. 34, comma 1;
g) art. 34, comma 6;
nonché prescrizioni e criteri tecnici emanati in attuazione della stessa e che non costituiscono reato, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.582 a euro 10.329, salvo per chi viola il divieto di combustione di rifiuti di cui all’art. 56, comma 4, per cui si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 620.
2. L’irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, secondo le norme ed i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689(Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del decreto, sono devoluti alle province, fatti salvi i proventi delle sanzioni di cui all’art. 261, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che sono devoluti ai comuni e quelli del successivo comma 5, che sono devoluti alla Regione.
4. Le province destinano le somme introitate per le seguenti finalità:
a) per l’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale;
b) ai comuni, per le attività di riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti;
c) per il completamento del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.
5. Alla Regione, in attuazione della presente legge, sono devoluti i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni per il non rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 8, art. 6, comma 5, e art. 7, comma 15, che confluiscono in un apposito capitolo del bilancio.
6. I tributi di cui alla L.R. n. 17/2006 sono aumentati nella misura del 20%, qualora:
a) non vengono raggiunti, a livello di singolo comune, sino alla costituzione dell’AdA di cui all’art. 15, gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 23, comma 4; l’AdA ripartisce la somma complessiva derivante dall’aumento sui comuni del proprio territorio, in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte dagli stessi;
b) vengono conferiti rifiuti tal quali in discarica successivamente alla data stabilita dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2003 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le deroghe o proroghe previste dalle norme statali e da provvedimenti regionali di cui all’art. 52.
7. Gli enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge, sono esclusi, previa diffida ad adempiere entro un determinato periodo, dai finanziamenti regionali di settore.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalitàArticolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dellAutorità dAmbito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sullattuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dellAdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano dAmbito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma dazione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli dintesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nellambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per lautosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore