Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45
Articolo 14
Ambiti Territoriali Ottimali
TITOLO IV - Gestione integrata dei rifiuti urbani
CAPO I - Organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambiti Territoriali Ottimali
1. La gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, anche ai fini della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 e dell’art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006, è organizzata sulla base dei seguenti ATO:
a) ATO n. 1, comprendente tutti i comuni della provincia di Teramo;
b) ATO n. 2, comprendente comuni delle province di Pescara e Chieti, come da piano regionale allegato;
c) ATO n. 3, comprendente comuni della provincia di Chieti, come da piano regionale allegato;
d) ATO n. 4, comprendente tutti i comuni della provincia di L’Aquila; fermo restando il principio che ad ogni ATO corrisponde un gestore unico.
2. La delimitazione degli ATO di cui al comma 1, nel rispetto del principio dell’autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti, è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni, attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni ed affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
3. La delimitazione e la modifica degli ATO sono comunicate alle province ed ai comuni interessati.
4. I singoli comuni interessati possono presentare alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione della delimitazione degli ATO di cui al comma 1, motivata e documentata richiesta di modifica dell’assegnazione ad uno specifico ATO e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione; la Giunta regionale esamina la richiesta e in caso di accoglimento la sottopone all’approvazione del Consiglio regionale che provvede sentita la Conferenza permanente Regione Enti locali di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 72(Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale).
5. Decorso il termine di cui al comma 4, eventuali richieste di modifica dell’assegnazione di uno o più comuni ad uno specifico ATO e di spostamento di uno o più comuni in un ATO diverso, limitrofo a quello di assegnazione, possono essere presentate solo dall’AdA cedente previa deliberazione favorevole delle assemblee ATO coinvolte assunta a maggioranza. Le richieste sono motivate e documentate con la necessità di assicurare l’attuazione dei criteri individuati al comma 2, nonché ai sensi dell’art. 195, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento a situazioni sopravvenute. Sulla richiesta, che è presentata alla Giunta regionale, provvede il Consiglio regionale ai sensi del comma 4.
6. Gli ATO possono comprendere il territorio di più comuni appartenenti a province o a regioni diverse. Gli ATO interregionali sono costituiti e delimitati d’intesa tra le regioni interessate mediante apposito accordo di programma. All’interno degli ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.
7. In ogni ATO:
a) è raggiunta, nell’arco di 5 anni dalla sua costituzione, l’autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e/o privati;
b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa con una discarica di servizio, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2, comma 3, lettera c).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalitàArticolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dellAutorità dAmbito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sullattuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dellAdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano dAmbito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma dazione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli dintesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nellambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per lautosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore