Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45

Norme per la gestione integrata dei rifiuti

Articolo 55

Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati

TITOLO VIII - Bonifiche dei siti contaminati

Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati

1. Il presente articolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati ai sensi del titolo quinto della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
2. La Giunta regionale, in attuazione della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, mediante apposite disposizioni e nel rispetto di quanto stabilito nell’allegato 3 alla presente legge: “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati”, provvede a:
a) aggiornare l’anagrafe dei siti da bonificare;
b) proporre al Consiglio regionale l’aggiornamento del piano di bonifica delle aree contaminate, ivi comprese le discariche per rifiuti urbani dismesse, i siti industriali dismessi e le aree oggetto di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti;
c) proporre al Consiglio regionale l’attuazione di specifici programmi di finanziamento, di norma triennali, nonché le modalità di attuazione per la realizzazione di interventi migliorativi dei siti produttivi;
d) proporre al Consiglio regionale, mediante appositi piani, la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al titolo quinto della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. La Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente, promuove azioni volte a favorire gli interventi di bonifica, di ripristino e riqualificazione ambientale delle aree contaminate, di cui al comma 2, lettera b), da parte di soggetti pubblici o privati non obbligati ai sensi della vigente normativa.
4. Qualora i responsabili della situazione di contaminazione o potenziale contaminazione non provvedono ad eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, anche con misure di messa in sicurezza permanente, ovvero non siano individuabili, il soggetto che effettua gli interventi è individuato dall’Ente territorialmente competente, con procedure ad evidenza pubblica;tutti i costi connessi alla bonifica, sono sostenuti integralmente dall’affidatario e recuperate ai sensi delle normative vigenti. (1)
[5. Al fine di garantire all’affidatario il recupero dei costi nonché il congruo utile d’impresa, lo stesso può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi, secondo le direttive fissate negli strumenti urbanistici comunali.] (2)
6. L’Ente competente, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 4 e 5, procede d’ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dalla normativa vigente. In tal caso la Regione può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese secondo le priorità indicate nel piano regionale di bonifica delle aree contaminate di cui al comma 2, lettera b), utilizzando le risorse economiche iscritte nell’apposito capitolo di bilancio di cui all’art. 57, nonché risorse individuate da altri strumenti di programmazione di spesa nel settore ambientale.
7. Gli interventi di bonifica dei siti contaminati possono essere assistiti, sulla base di appositi programmi, da finanziamento pubblico regionale, in forma di contributo o di anticipazione, entro il limite massimo del 50% delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e occupazionale.
8. Con apposite disposizioni e tenuto conto di quanto stabilito nell’allegato 3 alla presente legge “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati”, il competente servizio regionale definisce le eventuali modifiche alle modalità di attuazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
9. Con il provvedimento di approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori, ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate nei confronti dell’ente che autorizza gli interventi di bonifica.
10. Per la bonifica di discariche, di aree contaminate la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, ovvero di siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, il comune, sulla base di un progetto generale e di un piano economico-finanziario che dimostri la possibilità di coprire l’intero importo dell’intervento nel termine massimo di tre anni, può approvare anche singoli stralci funzionali del progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo è efficace a ridurre l’inquinamento.
11. Ai fini della bonifica delle aree di cui al comma 10, la Giunta regionale concede finanziamenti al Comune territorialmente competente, in misura non inferiore al 60%, in forma di contributo o di anticipazione, finalizzati all’esecuzione delle attività di progettazione, previste dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, ed all’esecuzione degli eventuali interventi di bonifica, fatta eccezione degli oneri necessari alla rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato che restano a totale carico del comune, come disposto dall’art. 56, comma 4.
12. L’approvazione del progetto di bonifica e ripristino ambientale di un sito contaminato comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, anche ai fini urbanistici, per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto di bonifica.
13. Al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, il comune, prima del rilascio dell’autorizzazione a costruire su un’area utilizzata per attività produttive, industriali o artigianali, impone al soggetto interessato, con oneri a carico di quest’ultimo, un’indagine di qualità ambientale sulle matrici ambientali, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, che evidenzi la compatibilità dell’intervento proposto con l’eventuale stato di contaminazione dell’area per la quale il soggetto interessato stesso ha richiesto il permesso a costruire.
14. Per le aree di ridotte dimensioni, la Regione attua le direttive per l’applicazione delle procedure semplificate, secondo i criteri di cui all’allegato 4 alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
15. Per eventi avvenuti, comunque, anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, inerenti i casi previsti dagli articoli 242, comma 11, e 245 dello stesso, il soggetto interessato ottempera a quanto stabilito dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006; a tal fine inoltra alla Regione, nonché alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinare l’entità e l’estensione della potenziale contaminazione.
-----

(1) Comma modificato dall'art.1, L.R. 21/11/2008,n. 16.
(2) Comma abrogato dall'art.1, L.R. 21/11/2008,n. 16.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità
Articolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dell’Autorità d’Ambito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sull’attuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dell’AdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano d’Ambito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nell’ambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore