Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45
Articolo 18
Contenuti ed effetti del Piano dAmbito
TITOLO IV - Gestione integrata dei rifiuti urbani
CAPO I - Organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Contenuti ed effetti del Piano d’Ambito
1. L’AdA adotta il PdA di cui all’art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006 entro 180 giorni dalla sua costituzione e lo trasmette alla Giunta regionale; il PdA comprende il programma degli interventi necessari e la localizzazione dei relativi impianti; è accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.
2. Il PdA si basa sull’analisi della situazione esistente e sugli obiettivi da conseguire per attuare i principi della presente legge, tenendo conto delle misure e degli strumenti previsti dal piano regionale. A tal fine costituiscono elementi essenziali del PdA:
a) l’eventuale articolazione del territorio in bacini idonei alla gestione integrata dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell’ATO;
b) l’individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, previsti dal piano regionale, sulla base delle indicazioni del PTCP promuovendo la realizzazione di impianti di media taglia e, nei centri minori, di piccoli impianti comunitari;
c) i progetti preliminari degli impianti previsti nel PdA, completi dei relativi piani economici e finanziari;
d) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c);
e) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato, al fine di conseguire per l’intero ATO gli obiettivi previsti dalla presente legge;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe, di propria competenza, riferite ai diversi servizi organizzati nell’ATO;
g) le linee-guida e le risorse finanziarie previste per il piano di comunicazione ed educazione ambientale in attuazione della carta dei servizi;
h) le linee-guida e le risorse finanziarie per le iniziative e progetti miranti alla riduzione della produzione dei rifiuti;
i) la ricognizione degli impianti esistenti al fine di individuare quelli incompatibili con le previsioni del PTCP;
j) il piano finanziario che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all’art. 61 per il periodo considerato.
3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento del PdA, ne verifica la conformità alle disposizioni della presente legge e del piano regionale e trasmette le relative valutazioni all’AdA, invitandola ad eliminare le eventuali difformità riscontrate rispetto alla predette disposizioni o a fornire i necessari chiarimenti entro un congruo termine.
4. In caso di parere positivo o di inutile decorso del termine di cui al comma 3, l’AdA procede all’approvazione del PdA.
5. Se l’AdA non provvede ad apportare al PdA gli adeguamenti tempestivamente richiesti nei termini di decadenza fissati dalla Giunta regionale e le motivazioni addotte a tal fine sono infondate o il PdA risulta comunque difforme anche a seguito dell’adeguamento, la Giunta regionale provvede alle necessarie integrazioni del PdA ed alla sua approvazione e lo trasmette all’AdA.
6. Il PdA è sottoposto alla procedura di VAS ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
7. Il PdA è sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni momento a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento di cui al presente articolo.
8. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati. In particolare i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l’obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi previsti.
9. La validità dei contenuti del PdA è a tempo indeterminato, fino all’approvazione di eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento del PdA stesso.
10. La concessione di eventuali contributi regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti è subordinata all’approvazione del PdA e del programma degli interventi.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalitàArticolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dellAutorità dAmbito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sullattuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dellAdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano dAmbito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma dazione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli dintesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nellambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per lautosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore