Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45
Articolo 5
Competenze delle Province
TITOLO II - Competenze e organizzazione
CAPO I - Competenze istituzionali
Competenze delle Province
1. Spettano alle province le competenze e le funzioni di cui all’art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ed il conseguente monitoraggio;
b) l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare degli operatori intermedi addetti alla raccolta, al trasporto e alla mediazione, nonché l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto;
c) la verifica ed il controllo delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l’applicazione delle procedure semplificate ed in particolare che i rifiuti interessati, siano effettivamente destinati e sottoposti a operazioni di recupero nel rispetto di dette disposizioni;
d) l’individuazione, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito denominato: “PTCP”), di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e delle previsioni di cui all’art. 199, comma 3, lettere d) e
h) del D.Lgs. n. 152/2006, sentite le AdA ed i comuni, delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
e) le funzioni sostitutive di cui all’art. 54 della presente legge.
2. Le province istituiscono gli Osservatori Provinciali Rifiuti (di seguito denominati: “OPR”), di cui all’art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) e successive modificazioni, al fine di organizzare, in particolare, il monitoraggio e l’analisi sulla produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e sulle raccolte differenziate, mediante l’acquisizione dei dati qualiquantitativi ed il supporto tecnicoscientifico ed informativo agli enti pubblici e territoriali.
3. Sono inoltre delegate alle province, le seguenti funzioni e competenze:
a) l’autorizzazione unica dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani contemplati nel PdA, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. n. 152/2006;
b) l’autorizzazione unica dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti inerti, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. n. 152/2006;
c) l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di trattamento, centri di raccolta, impianti di recupero e di smaltimento dei veicoli fuori uso, nonché il rinnovo dell’autorizzazione e l’autorizzazione a modifiche di detti impianti e centri di raccolta, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);
d) l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché il rinnovo dell’autorizzazione e l’autorizzazione a modifiche di detti impianti, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni; (1)
e) l’autorizzazione delle attività di stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99(Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
f) l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento di oli minerali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95(Attuazione della direttiva 75/439/CEE e della direttiva 87/101/CEE relative all’eliminazione degli oli usati), nonché il rinnovo dell’autorizzazione e l’autorizzazione a modifiche di detti impianti, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. n. 152/2006;
g) l’autorizzazione degli impianti e delle operazioni di deposito di rifiuti di cui alla voce R 14 dell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso non sussistono le condizioni previste dall’art. 183, comma 1, lettera m) dello stesso;
h) l’approvazione dei progetti di bonifica e l’autorizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree contaminate dai rifiuti comprese nel territorio di più comuni;
i) l’adozione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.
4. Al fine di poter espletare l’esercizio delle funzioni descritte nel presente articolo, le province si avvalgono dell’operato dell’ARTA.
5. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 197, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.
6. Restano delegate alle province le funzioni di cui all’art. 8 della L.R. 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani).
7. Gli Osservatori Provinciali Rifiuti di cui al precedente comma 2, sono tenuti a fornire all’Osservatorio Regionale Rifiuti di cui all’art. 8 della presente legge, secondo le disposizioni emanate da quest’ultimo, tutti i dati inerenti la gestione dei rifiuti.
8. Le province esercitano le nuove funzioni previste dalla presente legge a decorrere da novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, previa intesa sottoscritta con il competente servizio regionale.
(1) Lettera modificata dall'art.1, L.R. 21/11/2008, n. 16.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalitàArticolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dellAutorità dAmbito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sullattuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dellAdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano dAmbito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma dazione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli dintesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nellambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per lautosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore